Giulio74

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Privato Cittadino
Comunque non dovrebbe valere per quelle in diritto di superficie ma solo in diritto di proprieta' giusto?
non vorrei dire cose errate, ma credo che per entrambe decade il vincolo del prezzo massimo di cessione mentre per quelle in diritto di superficie resta la necessità di procedere al riscatto delle aree. ma potre sbagliarmi....
 

lupin3

Membro Attivo
Privato Cittadino
leggendo ho trovato questo : Articolo 4 ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI Oltre alla procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, gli assegnatari/proprietari di alloggi realizzati in aree P.E.E.P. possono, su loro specifica istanza, richiedere anche la rimozione dei vincoli convenzionali. Tale procedura interessa non solo gli assegnatari di alloggi costruiti in aree concesse in diritto di superficie ma anche gli assegnatari di alloggi costruiti nelle aree concesse in diritto di proprietà. Anche queste convenzioni sono gravate da vincoli: in particolare sussiste l'obbligo di vendere o affittare l'alloggio solo a soggetti in possesso di determinati requisiti per l'accesso all'edilizia economica e popolare stabiliti per legge e decorsi novantanove anni, invece, decadendo quest'ultimo subentra l'obbligo per il proprietario di pagare al Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione originaria rivalutato sulla base della variazione dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT. Con l'eliminazione dei vincoli convenzionali l'assegnatario del lotto usufruisce del seguente vantaggio: non avrà alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune. Può essere richiesta la rimozione dei vincoli convenzionali alle seguenti condizioni: Che sia scaduto il periodo di validità del piano P.E.E.P., nel quale sia stato realizzato l'alloggio del richiedente; Che siano state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree P.E.E.P. da parte dell' Amministrazione Comunale; Che il proprietario dell'alloggio richiedente abbia già completamente estinto l'eventuale mutuo agevolato ottenuto per l'acquisto casa; Che sia già trascorso dalla data della stipula dell'atto di prima assegnazione/cessione dell'alloggio, un periodo di 15 anni in caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale in conto capitale; Che si già trascorso dalla data di stipula della prima convenzione di concessione/cessione un periodo di 5 anni; Che venga stipulata una convenzione che vada sostituire tutte le convenzioni vigenti, redatta secondo lo schema tipo, riportato alla lettera B. Che sia stato effettuato il pagamento di un corrispettivo (calcolato per la quota corrispondente all'alloggio) aggiuntivo rispetto a quello previsto per la trasformazione del diritto di superficie, ripartendo proporzionalmente su 20 anni il 60 per cento del valore venale dell'area. I 20 anni decorreranno a partire dalla data di stipula della convenzione originaria per la concessione/cessione del terreno fino alla data della richiesta del proprietario dell'alloggio interessato allo svincolo totale; La percentuale da applicare al valore venale dell'area per la determinazione del suddetto corrispettivo ammonta al 3% (tre) per ciascun anno residuo rispetto alla scadenza ventennale; dai 20 ai 19 anni alla scadenza ventennale = 60,00 % del valore venale area dai 19 ai 18 anni = 57,00 % dai 18 ai 17 anni = 54,00 % dai 17 ai 16 anni = 51,00 % dai 16 ai 15 anni = 48,00 % dai 15 ai 14 anni = 45,00 % dai 14 ai 13 anni = 42,00% dai 13 ai 12anni = 39,00 % dai 12 agli 11 anni = 36,00 % dagli 11 ai 10 anni = 33,00% dai 10 ai 9 anni = 30,00% dai 9 agli 8 anni = 27,00 % dagli 8 a 7 anni = 24,00 % dai 7 ai 6 anni = 21,00% dai 6 ai 5 anni = 18,00 % dai 5 ai 4 anni = 15,00% dai 4 ai 3 anni = 12,00% dai 3 ai 2 anni = 9,00% dai 2 ai 1 anno = 6,00% da 12 mesi a 0 mesi = 3,00% Qualora siano trascorsi oltre 20 anni dall'originaria convenzione, quindi, l'aliquota da applicare sarà quella minima al 3%. In seguito alla rimozione dei vincolo, l'alloggio potrà essere venduto o affittato a chiunque e non sarà più necessario accertare che l'acquirente o il conduttore.

Quindi per l'affrancamento c'e' un massimo e un minimo in base alla data dalla convenzione
 

Allegati

  • REGOLAMENTO TRASFORMAZ DIRITTO SUPERFICIE.pdf
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LauraCesco

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno, una domanda: se il mio immobile (diritto di superficie) ha due proprietari, devo compilare il modulo di affrancazione a nome di entrambi?

Grazie mille
 

Giulio74

Membro Junior
Privato Cittadino
leggendo ho trovato questo : Articolo 4 ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI Oltre alla procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, gli assegnatari/proprietari di alloggi realizzati in aree P.E.E.P. possono, su loro specifica istanza, richiedere anche la rimozione dei vincoli convenzionali. Tale procedura interessa non solo gli assegnatari di alloggi costruiti in aree concesse in diritto di superficie ma anche gli assegnatari di alloggi costruiti nelle aree concesse in diritto di proprietà. Anche queste convenzioni sono gravate da vincoli: in particolare sussiste l'obbligo di vendere o affittare l'alloggio solo a soggetti in possesso di determinati requisiti per l'accesso all'edilizia economica e popolare stabiliti per legge e decorsi novantanove anni, invece, decadendo quest'ultimo subentra l'obbligo per il proprietario di pagare al Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione originaria rivalutato sulla base della variazione dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT. Con l'eliminazione dei vincoli convenzionali l'assegnatario del lotto usufruisce del seguente vantaggio: non avrà alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune. Può essere richiesta la rimozione dei vincoli convenzionali alle seguenti condizioni: Che sia scaduto il periodo di validità del piano P.E.E.P., nel quale sia stato realizzato l'alloggio del richiedente; Che siano state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree P.E.E.P. da parte dell' Amministrazione Comunale; Che il proprietario dell'alloggio richiedente abbia già completamente estinto l'eventuale mutuo agevolato ottenuto per l'acquisto casa; Che sia già trascorso dalla data della stipula dell'atto di prima assegnazione/cessione dell'alloggio, un periodo di 15 anni in caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale in conto capitale; Che si già trascorso dalla data di stipula della prima convenzione di concessione/cessione un periodo di 5 anni; Che venga stipulata una convenzione che vada sostituire tutte le convenzioni vigenti, redatta secondo lo schema tipo, riportato alla lettera B. Che sia stato effettuato il pagamento di un corrispettivo (calcolato per la quota corrispondente all'alloggio) aggiuntivo rispetto a quello previsto per la trasformazione del diritto di superficie, ripartendo proporzionalmente su 20 anni il 60 per cento del valore venale dell'area. I 20 anni decorreranno a partire dalla data di stipula della convenzione originaria per la concessione/cessione del terreno fino alla data della richiesta del proprietario dell'alloggio interessato allo svincolo totale; La percentuale da applicare al valore venale dell'area per la determinazione del suddetto corrispettivo ammonta al 3% (tre) per ciascun anno residuo rispetto alla scadenza ventennale; dai 20 ai 19 anni alla scadenza ventennale = 60,00 % del valore venale area dai 19 ai 18 anni = 57,00 % dai 18 ai 17 anni = 54,00 % dai 17 ai 16 anni = 51,00 % dai 16 ai 15 anni = 48,00 % dai 15 ai 14 anni = 45,00 % dai 14 ai 13 anni = 42,00% dai 13 ai 12anni = 39,00 % dai 12 agli 11 anni = 36,00 % dagli 11 ai 10 anni = 33,00% dai 10 ai 9 anni = 30,00% dai 9 agli 8 anni = 27,00 % dagli 8 a 7 anni = 24,00 % dai 7 ai 6 anni = 21,00% dai 6 ai 5 anni = 18,00 % dai 5 ai 4 anni = 15,00% dai 4 ai 3 anni = 12,00% dai 3 ai 2 anni = 9,00% dai 2 ai 1 anno = 6,00% da 12 mesi a 0 mesi = 3,00% Qualora siano trascorsi oltre 20 anni dall'originaria convenzione, quindi, l'aliquota da applicare sarà quella minima al 3%. In seguito alla rimozione dei vincolo, l'alloggio potrà essere venduto o affittato a chiunque e non sarà più necessario accertare che l'acquirente o il conduttore.

Quindi per l'affrancamento c'e' un massimo e un minimo in base alla data dalla convenzione
si e in realtà è scritto anche nella delibera 33, anche se in maniera meno chiara:

"valore venale aree P.E.E.P. in diritto di proprietà ovvero in diritto di superficie Euro/mc. x 60%, da moltiplicare per la volumetria del lotto indicato nella convenzione originaria, a cui va sottratto il corrispettivo già versato per l’area, rivalutato sulla base della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della nuova convenzione. L’importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali fornite dagli interessati, diviso per il numero degli anni di durata del vincolo e moltiplicato per gli anni residui da affrancare;"
 

lupin3

Membro Attivo
Privato Cittadino
si e in realtà è scritto anche nella delibera 33, anche se in maniera meno chiara:

"valore venale aree P.E.E.P. in diritto di proprietà ovvero in diritto di superficie Euro/mc. x 60%, da moltiplicare per la volumetria del lotto indicato nella convenzione originaria, a cui va sottratto il corrispettivo già versato per l’area, rivalutato sulla base della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della nuova convenzione. L’importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali fornite dagli interessati, diviso per il numero degli anni di durata del vincolo e moltiplicato per gli anni residui da affrancare;"

Attendiamo che qualche esperto in materia possa chiarirci questa parte...
 
C

Cesco76

Ospite
Quindi, a parità di immobile, le affrancazioni per chi è in diritto di proprietà, dovrebbero essere minori rispetto a chi è in diritto di superficie e deve procedere al riscatto della quota parte di terreno, è corretto?
No no aspetta si fa confusione, l'affrancazione la fanno sia i diritto di suoerficie, sia i diritto di proprietà che hanno convenzioni con meno di 20anni, ed anche diritto di superficie che hanno riscattato il terreno e che diventato diritto di proprietà in questo caso, non hanno più di 20 anni.
Probabilmente la casa in oggetto è un diritto di superficie con possibilità di riscattare e con convenzione di più di 20 anni... E per rispondere alla parte più importante si, il costo di un affrancazione è notevolmente più basso di un riscatto... Xche, a grandi linee senza entrare nel dettaglio tecnico, in pratica è come se fosse una percentuale di questo.

Da altro forum


"Ho contattato il Segretariato
Mi hanno confermato che la pratica è fortemente in evidenza con tutta l’intenzione di firmarla. Mi hanno evidenziato che non rileva l’indizione delle elezioni ai fini della firma e che vistata dal Segretariato scenderà direttamente al Gabinetto del Commissario per la firma.
Sui tempi ovviamente non si espongono, anche se sembra che l’istruttoria di massima della vigilanza si sia conclusa e debbano quindi valutarne le relative considerazioni (teniamo conto che si tratta di una attività essenziale per garantire la validità/tenuta della delibera e speriamo che gli scambi avuti in precedenza con il Dipartimento permettano tempi rapidi)."

a nome di uno dei due con delega in carta semplice dell'altro a presentare richiesta. allegare fotocopie del doc. identità di entrambi.
Poi a firmare dal notaio devono andare entrambi

Attendiamo che qualche esperto in materia possa chiarirci questa parte...
È molto facile se il diritto di superficie ha convenzione di meno di 20anni non basta il solo riscatto x vendere a libero mercato ma va affrancato dal prezzo, a questo punto bisogna fare i conti e vedere se vale la pena riscattare.
In teoria un immobile in piena proprietà dovrebbe avere un valore di mercato più alto, all'atto pratico visto l'andamento del mercato e i forti ribassi che ci sono di solito durante le trattative bisogna vedere se questo maggior valore viene riconosciuto.
 
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