leggendo ho trovato questo : Articolo 4 ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI Oltre alla procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, gli assegnatari/proprietari di alloggi realizzati in aree P.E.E.P. possono, su loro specifica istanza, richiedere anche la rimozione dei vincoli convenzionali. Tale procedura interessa non solo gli assegnatari di alloggi costruiti in aree concesse in diritto di superficie ma anche gli assegnatari di alloggi costruiti nelle aree concesse in diritto di proprietà. Anche queste convenzioni sono gravate da vincoli: in particolare sussiste l'obbligo di vendere o affittare l'alloggio solo a soggetti in possesso di determinati requisiti per l'accesso all'edilizia economica e popolare stabiliti per legge e decorsi novantanove anni, invece, decadendo quest'ultimo subentra l'obbligo per il proprietario di pagare al Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione originaria rivalutato sulla base della variazione dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT. Con l'eliminazione dei vincoli convenzionali l'assegnatario del lotto usufruisce del seguente vantaggio: non avrà alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune. Può essere richiesta la rimozione dei vincoli convenzionali alle seguenti condizioni: Che sia scaduto il periodo di validità del piano P.E.E.P., nel quale sia stato realizzato l'alloggio del richiedente; Che siano state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree P.E.E.P. da parte dell' Amministrazione Comunale; Che il proprietario dell'alloggio richiedente abbia già completamente estinto l'eventuale mutuo agevolato ottenuto per l'acquisto casa; Che sia già trascorso dalla data della stipula dell'atto di prima assegnazione/cessione dell'alloggio, un periodo di 15 anni in caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale in conto capitale; Che si già trascorso dalla data di stipula della prima convenzione di concessione/cessione un periodo di 5 anni; Che venga stipulata una convenzione che vada sostituire tutte le convenzioni vigenti, redatta secondo lo schema tipo, riportato alla lettera B. Che sia stato effettuato il pagamento di un corrispettivo (calcolato per la quota corrispondente all'alloggio) aggiuntivo rispetto a quello previsto per la trasformazione del diritto di superficie, ripartendo proporzionalmente su 20 anni il 60 per cento del valore venale dell'area. I 20 anni decorreranno a partire dalla data di stipula della convenzione originaria per la concessione/cessione del terreno fino alla data della richiesta del proprietario dell'alloggio interessato allo svincolo totale; La percentuale da applicare al valore venale dell'area per la determinazione del suddetto corrispettivo ammonta al 3% (tre) per ciascun anno residuo rispetto alla scadenza ventennale; dai 20 ai 19 anni alla scadenza ventennale = 60,00 % del valore venale area dai 19 ai 18 anni = 57,00 % dai 18 ai 17 anni = 54,00 % dai 17 ai 16 anni = 51,00 % dai 16 ai 15 anni = 48,00 % dai 15 ai 14 anni = 45,00 % dai 14 ai 13 anni = 42,00% dai 13 ai 12anni = 39,00 % dai 12 agli 11 anni = 36,00 % dagli 11 ai 10 anni = 33,00% dai 10 ai 9 anni = 30,00% dai 9 agli 8 anni = 27,00 % dagli 8 a 7 anni = 24,00 % dai 7 ai 6 anni = 21,00% dai 6 ai 5 anni = 18,00 % dai 5 ai 4 anni = 15,00% dai 4 ai 3 anni = 12,00% dai 3 ai 2 anni = 9,00% dai 2 ai 1 anno = 6,00% da 12 mesi a 0 mesi = 3,00% Qualora siano trascorsi oltre 20 anni dall'originaria convenzione, quindi, l'aliquota da applicare sarà quella minima al 3%. In seguito alla rimozione dei vincolo, l'alloggio potrà essere venduto o affittato a chiunque e non sarà più necessario accertare che l'acquirente o il conduttore.
Quindi per l'affrancamento c'e' un massimo e un minimo in base alla data dalla convenzione