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Emival per favore non nnasconderti dietro a uno stecchino per favore, sono già abbastanza irrequieto, non vorrei trascendere.
La scopo dell'Agenzia è il fatturato.......lo conosci?
Tanto qui dentro chi ha o è un Agente immobiliare si è capito, ( e sono nuovo) evitatelo/i
Io credo che faccia meglio a restituirle... non è truffa, è una posizione comprensibile: "noi abbiamo concluso un affare in modo lecito (su indicazione del comune e dei notai), se poi la cassazione lo ritiene illecito non avremmo potuto saperlo".ciao a tutti eccomi di nuovo qui...come avevo annunciato ho annullato il compromesso e restituito la caparra al compratore,che non voleva piu saperne di acquistare. ho perso anche l'anticipo che avevo versato per l'acquisto della nuova casa insomma una tragedia totale...in tutto questo,l'agenzia che aveva venduto la mia,con compromesso fatto il 22 settembre (quindi dopo la sentenza) non vuole restituire le provvigioni...che fare? non è una truffa?
,l'agenzia che aveva venduto la mia,con compromesso fatto il 22 settembre (quindi dopo la sentenza) non vuole restituire le provvigioni...che fare? non è una truffa?
Fagli scrivere due belle righe dall'avvocato... Anzi per avere man forte scrivete insieme te e compratore (anche lui al compromesso avrà versato la caparra) minacciandolo che entrambi lo citerete insieme x truffa xche al 22 settembre sapevano benissimo l'accaduto... Usate lo stesso avvicato...ciao a tutti eccomi di nuovo qui...come avevo annunciato ho annullato il compromesso e restituito la caparra al compratore,che non voleva piu saperne di acquistare. ho perso anche l'anticipo che avevo versato per l'acquisto della nuova casa insomma una tragedia totale...in tutto questo,l'agenzia che aveva venduto la mia,con compromesso fatto il 22 settembre (quindi dopo la sentenza) non vuole restituire le provvigioni...che fare? non è una truffa?
Emival però non capisco una cosa, dici " però io la casa l'ho pagata il doppo" ora noi l'abbiamo pagata un prezzo, che penso ci stava bene, convinti che fosse quello corretto di mercato. Ora le condizioni che permettevano quelle valutazioni sono venute a mancare. Cosa cambia se adesso vengono ristabilite le condizioni precedenti per provvedimento "politico". Non sto capendo, giuro non è una critica, se tu vuoi sia vendere la casa al prezzo di mercato e sia dall'altra parte pretendere il rimborso.... Non capisco se x te riavere la garanzia del valore della tua casa sia sufficiente o no.Grazie!
Questa parte del post, però, la trovo un po' inquietante: "Comunque ad oggi non è importante trovare colpevoli ma risolvere i problemi, la situazione si sbloccherà attraverso un intervento (sicuramente oneroso) del Comune di Roma e tutto tornerà alla tranquillità".
Va bene che bisogna risolvere i problemi, però io la casa intanto l'ho pagata il doppio!
Sarà mica importante cercare anche un colpevole che mi restituisca il denaro?!
PS: La circolare era stata già citata in qualche post del passato.
Permetterai @boccio che io conosca quali responsabilità la legge mi attribuisca e quali siano i limiti della mia preparazione rispetto all'analisi di una convenzione PEEP spesso in passato risultata indigesta a soggetti che il diritto non solo lo praticano ma lo insegnano pure.
Questa è la tesi che sostengo io, quando parlo del fatto che in sede di giudizio, il giudice riconosca una responsabilità anche all'agente in forza di cose come quella sopra.Gli alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà non è vero che non hanno vincoli.
Più precisamente, nella commercializzazione di tale tipologia alloggi edificati prima della Legge 179/92, si appliccano gli artt. 14,15,16,17,18,19 e 20 della L. 865/1971.
Per quelli edificati successivamente alla pubblicazione della Legge 662/1996, si applicano gli art. 7 e 8 della Leffe 10/77 poi trasfusi negli artt. 17 e 18 del DPR 380/2011.
Ne deriva che i vincoli alla libera commercializzazione di alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà, sarebbero assenti solo nel periodo dal 1992 al 1996.
In realtà, usiamo il condizionale perchè l'assenza di vincoli farebbe venire meno la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica che giustifica l'esproprio dei terreni.
L’espropriazione è il più forte limite alla proprietà, dato che il diritto del proprietario viene sacrificato a vantaggio dell’interesse collettivo. Nel contrasto tra interesse privato ed interesse pubblico è, dunque, quest’ultimo a prevalere. E’ in questo contesto normativo che si inseriscono le limitazioni e regolamentazioni del prezzo d’acquisto degli alloggi in convenzione.
Per quanto riguarda la responsabilità residuale delle agenzie immobiliari (almeno di quelle iscritte alla FIAP) si osserva che l’agente immobiliare doveva sapere quanto è scritto nell’opuscolo titolato VADEMECUM VENDITA ACQUISTO IN ITALIA (pubblicato dalla stessa “FIAP”) che per quanto riguarda l’edilizia convenzionata dice: “Una tipologia di immobili riguarda poi quelli realizzati in edilizia convenzionata da imprese che, a seguito di apposita convenzione stipulata con gli enti locali, vendono a soggetti con requisiti specificati in convenzione immobili in diritto di proprietà, od anche in diritto di superficie con concessioni in genere di 99 anni rinnovabili. Per tali immobili esiste una disciplina specifica che prevede la possibilità di successiva vendita a potenziali acquirenti, che devono possedere le medesime caratteristiche stabilite nelle specifiche Convenzioni, a prezzi fissati dagli uffici comunali.”
Per quanto riguarda la responsabilità residuale delle agenzie immobiliari (almeno di quelle iscritte alla FIAP) si osserva che l’agente immobiliare doveva sapere quanto è scritto nell’opuscolo titolato VADEMECUM VENDITA ACQUISTO IN ITALIA (pubblicato dalla stessa “FIAP”) che per quanto riguarda l’edilizia convenzionata dice: “Una tipologia di immobili riguarda poi quelli realizzati in edilizia convenzionata da imprese che, a seguito di apposita convenzione stipulata con gli enti locali, vendono a soggetti con requisiti specificati in convenzione immobili in diritto di proprietà, od anche in diritto di superficie con concessioni in genere di 99 anni rinnovabili. Per tali immobili esiste una disciplina specifica che prevede la possibilità di successiva vendita a potenziali acquirenti, che devono possedere le medesime caratteristiche stabilite nelle specifiche Convenzioni, a prezzi fissati dagli uffici comunali.”
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