Bagudi

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Emival per favore non nnasconderti dietro a uno stecchino per favore, sono già abbastanza irrequieto, non vorrei trascendere.
La scopo dell'Agenzia è il fatturato.......lo conosci?

Caro@ kinglion, se tu sei irrequieto, lo sono anche io, quando leggo interventi come quello sopra e come quello sotto

Tanto qui dentro chi ha o è un Agente immobiliare si è capito, ( e sono nuovo) evitatelo/i

Primo, perchè sei su un forum di agenti immobiliari che sta dando ampio spazio - come fa sempre anche per altre situazioni che coinvolgono cittadini inconsapevoli - alla questione e sta anche cercando di aiutarvi a capire quello che succede e che si potrebbe fare.
Quindi questi insulti sono decisamente fuori luogo.

Secondo, perchè è intollerabile inquinare una discussione di questa importanza con affermazioni che, riferite al caso in questione, non stanno nè in cielo nè in terra.

Se hai qualcosa da ridire su un caso personale, apri un 3D specifico e sfogati là.
 

Ponz

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ciao a tutti eccomi di nuovo qui...come avevo annunciato ho annullato il compromesso e restituito la caparra al compratore,che non voleva piu saperne di acquistare. ho perso anche l'anticipo che avevo versato per l'acquisto della nuova casa insomma una tragedia totale...in tutto questo,l'agenzia che aveva venduto la mia,con compromesso fatto il 22 settembre (quindi dopo la sentenza) non vuole restituire le provvigioni...che fare? non è una truffa?
Io credo che faccia meglio a restituirle... non è truffa, è una posizione comprensibile: "noi abbiamo concluso un affare in modo lecito (su indicazione del comune e dei notai), se poi la cassazione lo ritiene illecito non avremmo potuto saperlo".

Non so se tale posizione sia sostenibile, a mio parere, in giudizio le parti potranno dire di non aver compravenduto per le ragioni qui esposte, che possono venire equiparate a un problema di impossibilità di rispettare quanto sottoscritto per sopravvenuta forza maggiore indipendente dalle parti.

Nel caso dipende dal giudice... se il giudice riterrà che la situazione sopravvenuta fosse riconoscibile e prevedibile anche dall'agente, invece delle provvigioni prende mazzate, e la cosa, secondo me, non è così remota.

Quindi fossi nell'agente, che fino ad oggi lo possiamo chiamare in buona fede (se ai notai e al comune va bene, lui che diritto ha di contestare un eccanismo oramai consueto?) dopo potrebbe venir chiamato in causa, perseverando...

C'è poi la questione del fatto che le parti hanno sottoscritto si un affare, ma che tale affare non è possibile concluderlo a quelle condizioni firmate con l'agente (prezzo).

Quindi temo che anche l'affare concluso in precedenza possa venire di fatto dichiarato nulla e quindi... la provvigione su cosa sarebbe?
 
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Bagudi

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,l'agenzia che aveva venduto la mia,con compromesso fatto il 22 settembre (quindi dopo la sentenza) non vuole restituire le provvigioni...che fare? non è una truffa?

Non una truffa, ma una cosa, a mio parere eticamente scorretta.

Ci sono gli estremi per discutere sulla restituzione, anche se legalmente potrebbero tenersela, perchè da Codice Civile il lavoro è stato svolto.
Ma questo è un caso talmente particolare e, credo, unico da poter avere risvolti a loro volta unici...
 
C

Cesco76

Ospite
ciao a tutti eccomi di nuovo qui...come avevo annunciato ho annullato il compromesso e restituito la caparra al compratore,che non voleva piu saperne di acquistare. ho perso anche l'anticipo che avevo versato per l'acquisto della nuova casa insomma una tragedia totale...in tutto questo,l'agenzia che aveva venduto la mia,con compromesso fatto il 22 settembre (quindi dopo la sentenza) non vuole restituire le provvigioni...che fare? non è una truffa?
Fagli scrivere due belle righe dall'avvocato... Anzi per avere man forte scrivete insieme te e compratore (anche lui al compromesso avrà versato la caparra) minacciandolo che entrambi lo citerete insieme x truffa xche al 22 settembre sapevano benissimo l'accaduto... Usate lo stesso avvicato...

Grazie!

Questa parte del post, però, la trovo un po' inquietante: "Comunque ad oggi non è importante trovare colpevoli ma risolvere i problemi, la situazione si sbloccherà attraverso un intervento (sicuramente oneroso) del Comune di Roma e tutto tornerà alla tranquillità".

Va bene che bisogna risolvere i problemi, però io la casa intanto l'ho pagata il doppio!

Sarà mica importante cercare anche un colpevole che mi restituisca il denaro?!

PS: La circolare era stata già citata in qualche post del passato.
Emival però non capisco una cosa, dici " però io la casa l'ho pagata il doppo" ora noi l'abbiamo pagata un prezzo, che penso ci stava bene, convinti che fosse quello corretto di mercato. Ora le condizioni che permettevano quelle valutazioni sono venute a mancare. Cosa cambia se adesso vengono ristabilite le condizioni precedenti per provvedimento "politico". Non sto capendo, giuro non è una critica, se tu vuoi sia vendere la casa al prezzo di mercato e sia dall'altra parte pretendere il rimborso.... Non capisco se x te riavere la garanzia del valore della tua casa sia sufficiente o no.
 
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Bagudi

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Permetterai @boccio che io conosca quali responsabilità la legge mi attribuisca e quali siano i limiti della mia preparazione rispetto all'analisi di una convenzione PEEP spesso in passato risultata indigesta a soggetti che il diritto non solo lo praticano ma lo insegnano pure.

Infatti, cavalcare l'onda delle responsabilità degli agenti immobiliari in questa situazione è semplicemente voler attrarre consensi di largo raggio, affermando anche cose di dubbia validità.

Io vivo nel mondo dell'edilizia convenzionata da 30 anni a Bologna e conosco molto bene le leggi di questo tipo particolare di edilizia e le modalità di applicazione.
E tali modalità non sono state applicate solamente a Roma su larga scala: quindi è ovvio che sotto c'è qualcosa.

Posso dire, senza tema di smentita, che molti notai non si approcciano nemmeno all'edilizia convenzionata.

Quelli di Roma hanno sicuramente fatto un patto "scellerato" con il Comune per agevolare tale speculazione e non credo a favore di semplici cittadini...
 

ASS.NEE "AREA167"

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Gli alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà non è vero che non hanno vincoli.
Più precisamente, nella commercializzazione di tale tipologia alloggi edificati prima della Legge 179/92, si appliccano gli artt. 14,15,16,17,18,19 e 20 della L. 865/1971.
Per quelli edificati successivamente alla pubblicazione della Legge 662/1996, si applicano gli art. 7 e 8 della Leffe 10/77 poi trasfusi negli artt. 17 e 18 del DPR 380/2011.
Ne deriva che i vincoli alla libera commercializzazione di alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà, sarebbero assenti solo nel periodo dal 1992 al 1996.
In realtà, usiamo il condizionale perchè l'assenza di vincoli farebbe venire meno la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica che giustifica l'esproprio dei terreni.

L’espropriazione è il più forte limite alla proprietà, dato che il diritto del proprietario viene sacrificato a vantaggio dell’interesse collettivo. Nel contrasto tra interesse privato ed interesse pubblico è, dunque, quest’ultimo a prevalere. E’ in questo contesto normativo che si inseriscono le limitazioni e regolamentazioni del prezzo d’acquisto degli alloggi in convenzione.

Per quanto riguarda la responsabilità residuale delle agenzie immobiliari (almeno di quelle iscritte alla FIAP) si osserva che l’agente immobiliare doveva sapere quanto è scritto nell’opuscolo titolato VADEMECUM VENDITA ACQUISTO IN ITALIA (pubblicato dalla stessa “FIAP”) che per quanto riguarda l’edilizia convenzionata dice: “Una tipologia di immobili riguarda poi quelli realizzati in edilizia convenzionata da imprese che, a seguito di apposita convenzione stipulata con gli enti locali, vendono a soggetti con requisiti specificati in convenzione immobili in diritto di proprietà, od anche in diritto di superficie con concessioni in genere di 99 anni rinnovabili. Per tali immobili esiste una disciplina specifica che prevede la possibilità di successiva vendita a potenziali acquirenti, che devono possedere le medesime caratteristiche stabilite nelle specifiche Convenzioni, a prezzi fissati dagli uffici comunali.”
 

Ponz

Membro sognante
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Gli alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà non è vero che non hanno vincoli.
Più precisamente, nella commercializzazione di tale tipologia alloggi edificati prima della Legge 179/92, si appliccano gli artt. 14,15,16,17,18,19 e 20 della L. 865/1971.
Per quelli edificati successivamente alla pubblicazione della Legge 662/1996, si applicano gli art. 7 e 8 della Leffe 10/77 poi trasfusi negli artt. 17 e 18 del DPR 380/2011.
Ne deriva che i vincoli alla libera commercializzazione di alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà, sarebbero assenti solo nel periodo dal 1992 al 1996.
In realtà, usiamo il condizionale perchè l'assenza di vincoli farebbe venire meno la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica che giustifica l'esproprio dei terreni.

L’espropriazione è il più forte limite alla proprietà, dato che il diritto del proprietario viene sacrificato a vantaggio dell’interesse collettivo. Nel contrasto tra interesse privato ed interesse pubblico è, dunque, quest’ultimo a prevalere. E’ in questo contesto normativo che si inseriscono le limitazioni e regolamentazioni del prezzo d’acquisto degli alloggi in convenzione.

Per quanto riguarda la responsabilità residuale delle agenzie immobiliari (almeno di quelle iscritte alla FIAP) si osserva che l’agente immobiliare doveva sapere quanto è scritto nell’opuscolo titolato VADEMECUM VENDITA ACQUISTO IN ITALIA (pubblicato dalla stessa “FIAP”) che per quanto riguarda l’edilizia convenzionata dice: “Una tipologia di immobili riguarda poi quelli realizzati in edilizia convenzionata da imprese che, a seguito di apposita convenzione stipulata con gli enti locali, vendono a soggetti con requisiti specificati in convenzione immobili in diritto di proprietà, od anche in diritto di superficie con concessioni in genere di 99 anni rinnovabili. Per tali immobili esiste una disciplina specifica che prevede la possibilità di successiva vendita a potenziali acquirenti, che devono possedere le medesime caratteristiche stabilite nelle specifiche Convenzioni, a prezzi fissati dagli uffici comunali.”
Questa è la tesi che sostengo io, quando parlo del fatto che in sede di giudizio, il giudice riconosca una responsabilità anche all'agente in forza di cose come quella sopra. ;)

non concordo in linea generale, in quanto si da aglia genti una responsabilità che non possono avere, quando l'organo di controllo e i notai (ubi major) danno indicazioni contrarie.

Appere un po' come quando danno agli agenti la responsabilità di aver venduto case in periodo di bolla, come se non avessero dovuto farlo :) (secondo questi illuminati, l'agente non doveva lavorae e lasciare che le case venissero compravendute senza il loro intervento) :D
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
Per quanto riguarda la responsabilità residuale delle agenzie immobiliari (almeno di quelle iscritte alla FIAP) si osserva che l’agente immobiliare doveva sapere quanto è scritto nell’opuscolo titolato VADEMECUM VENDITA ACQUISTO IN ITALIA (pubblicato dalla stessa “FIAP”) che per quanto riguarda l’edilizia convenzionata dice: “Una tipologia di immobili riguarda poi quelli realizzati in edilizia convenzionata da imprese che, a seguito di apposita convenzione stipulata con gli enti locali, vendono a soggetti con requisiti specificati in convenzione immobili in diritto di proprietà, od anche in diritto di superficie con concessioni in genere di 99 anni rinnovabili. Per tali immobili esiste una disciplina specifica che prevede la possibilità di successiva vendita a potenziali acquirenti, che devono possedere le medesime caratteristiche stabilite nelle specifiche Convenzioni, a prezzi fissati dagli uffici comunali.”

Peccato che questo vademecum - ma non tutti gli agenti immobiliari sono associati FIAIP -
sia stato osservato in tutta Italia, dove l'edilizia convenzionata viene trattata secondo legge e, "stranamente" solo a Roma no...

Secondo voi, a Roma, davanti a disposizioni comunali e notarili, il singolo agente immobiliare che pure si è letto religiosamente il vademecum, va contro queste disposizioni ????
Fatemi il piacere.
 

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