iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
@EmiVal , per i vari casi, vedi il mio post precedente. Per l'abbattimento del 15%, secondo gli allegati alla Delibera 40/2016, si applica, in sostituzione di quello del 50%, previsto solo per i 14 PdZ già svincolati, ma solo per l'Affrancazione e se non è stato utilizzato alcun contributo pubblico.
C'è comunque tutta una diatriba relativa all'effettiva applicabilità dell'abbattimento del 15% che secondo un'interpretazione della Corte dei Conti, al massimo si potrebbe applicare un abbattimento solo del 10% aggiuntivo, poiché sarebbe da aggiungere a quello del 40% (che deriva dal complemento a 100% della percentuale del 60% specificata come base nel comma 48% dell'art. 31 della Legge 448/98) per arrivare al 50% massimo ammesso.
Dato che di confusione c'è né poca, ci si mettono pure le varie "Corti" ad interpretare le Leggi, che, tanto per cambiare, sembrano scritte apposta per mantenere vivo l'interesse per questo sport nazionale "L'interpretazione delle Leggi", che potremmo proporre come disciplina Olimpica!
Attenzione alle finezze del Comune.
A noi tutti hanno fatto il 40 per cento di abbattimento ai 14 il 50. Per cui non è un ulteriore ma um 10 in più. Ovviamente anti costituzionale
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Mantenendo le tue opzioni e ponendo il corrispettivo totale pari a 8500 euro:
  1. Sola "Affrancazione": pagando una percentuale (nel tuo caso il 71.71%) del corrispettivo totale secondo la Delibera 40/2016, potresti vendere a prezzo di mercato, mantenendo il vincolo di dei 99 anni: 6095,96 euro
  2. Sola "Trasformazione": pagando l'intero corrispettivo secondo la Delibera 40/2016, salvo la riduzione del 50%, nel caso dei 14 PdZ, l'appartamento sarebbe libero dal vincolo di dei 99 anni quindi una proprietà a tempo indeterminato, ma secondo il Comune, resterebbe il vincolo del prezzo massimo di eventuale vendita: 50 % di 8500 = 4250 euro
  3. Contestuale "Trasformazione" ed "Affrancazione": pagando l'intero corrispettivo secondo la Delibera 40/2016, salvo la riduzione del 50%, nel caso dei 14 PdZ, per la "Trasformazione", più il 30% dello stesso valore, al lordo dell'eventuale riduzione del 50%, nel caso dei 14 PdZ, per l'"Affrancazione": 4250 euro (50% di 8500) + 2550 (30% di 8500) = 6800 euro
È corretto scontare del 50% il costo della trasformazione?

Se sì, la sola affrancazione sembrerebbe assolutamente sconveniente.

Ma, come al solito, non so se i calcoli sono corretti.

La formula del corrispettivo totale (per tutto il palazzo) è un pochino più complessa:
Ct = [Varea*0,60*(1-r)]*Vass-(Cvers*Iriv)

senza andare nel significato dei singoli parametri (rimando agli allegati alla Delibera) l'abbattimento è "r" che, come si vede, si applica solo al Valore venale (Varea) e non all'intero corrispettivo, quindi lo stesso abbattimento, occorre calcolarlo prima di ottenere il corrispettivo e non applicarlo alla fine.

Comunque, la diatriba su tale abbattimento, di cui ho scritto in un precedente post è legato all'incertezza del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/98:
"48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al
50 per cento
"
Infatti il problema sta nel significato da attribuire alla parola sopra sottolineata "tale", cioè essa si riferisce:
  1. al solo "valore venale del bene", estraendo solo una parte della frase prima della virgola, oppure
  2. al valore complessivo che si ottiene come risultato della frase prima della virgola, cioè al 60 per cento del valore venale del bene?
Ma, a questo punto mi chiedo, se la corretta interpretazione è la nr. 1, per quale motivo il Legislatore non ha indicato subito il "40% di abbattimento" (invece del "60% del valore") in modo da esplicitare successivamente in modo chiaro che si poteva passare da un abbattimento base del 40% fino ad un abbattimento massimo del 50%?

Come al solito, una Legge scritta senza mettere in moto il cervello prima della mano ...
 

Santi60

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Andando a spulciare i vari atti della Corte dei Conti ho trovato un'interessante contraddizione:

  1. Il pronunciamento della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 09/03/2015, con
    provvedimento N. 10 SEZAUT/2015/QMIG è stato:
    La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento...” Questo è il pronunciamento al quale fa spesso riferimento @Giuseppe Di Piero).
  2. Invece, al punto 5 della Delibera N. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011 (che ho già precedentemente citato, viene indicato:
    "5. Per tutte le suesposte considerazioni, le Sezioni Riunite ritengono che il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, su aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971, deve essere determinato dai comuni, su parere del proprio ufficio tecnico, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60 per cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione"
In altre parole, mi sembra che la Corte dei Conti, faccia un po' di confusione sul concetto di "riduzione" percentuale, poiché, relativamente alla medesima questione (la trasformazione del Diritto di Superficie), in un documento parla di "riduzione del 60 percento" ed in un altro di "riduzione del 40 per cento".
Probabilmente, da quelle parti, le idee sono poche e soprattutto molto confuse, quindi credo proprio che, a questo punto, solo il Legislatore, che ha scritto la norma, possa dare la vera interpretazione finale della questione, altrimenti, fra qualche anno, ci potrebbe essere un altro documento della Stessa Corte dei Conti che, per non scontentare nessuno tiri fuori la media dei valori precedenti citando per esempio una "riduzione del 50 per cento", magari su 3 numeri diversi ne becca uno giusto, ma soprattutto ci spiega la sua interpretazione della parola "tale valore" del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/98?
 

boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Premesso che sono d’accordo con @Santi60 che il valore di riferimento non dovrebbe essere il Valore OMI delle abitazioni civili, ma quelle delle abitazioni economiche, ho eseguito le seguenti simulazioni

VALORE FABBRICATO IN BASE AD AUTOVALUTAZIONE DI @boccio

17 x 4 x 200.000 = € 13.600.000

Valore Terreno in modo sintetico:

Incidenza al 20% 2.720.000 ; Incidenza al 25% 3.400.000


VALORE FABBRICATO IN BASE QUOTAZIONE IMMOBILE OMI

17 x 4 x 100 MQ x € 2.411 = € 16.394.800

Valore Terreno in modo sintetico

Incidenza al 20% 3.386.960 ; Incidenza al 25% 4.233.700


Valore terreno in Base a Delibera DKC-40 del Comune

Mc 21.775 x 228,34 = € 4.972.103,5


In base a queste risultanze è ipotizzabile che, in questo caso, la valutazione del comune sia errata in eccesso
Quindi 5.000.000€ / 1000 mq = 5.000€ a mq poi calcolando le riduzioni si arriva più o meno a 2.500€ al mq ma vi sembra normale ? Allora non sono proprio scemo, perdonate la mia ironia.
 
Ultima modifica:

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
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Andando a spulciare i vari atti della Corte dei Conti ho trovato un'interessante contraddizione:

  1. Il pronunciamento della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 09/03/2015, con
    provvedimento N. 10 SEZAUT/2015/QMIG è stato:
    La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento...” Questo è il pronunciamento al quale fa spesso riferimento @Giuseppe Di Piero).
  2. Invece, al punto 5 della Delibera N. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011 (che ho già precedentemente citato, viene indicato:
    "5. Per tutte le suesposte considerazioni, le Sezioni Riunite ritengono che il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, su aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971, deve essere determinato dai comuni, su parere del proprio ufficio tecnico, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60 per cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione"
In altre parole, mi sembra che la Corte dei Conti, faccia un po' di confusione sul concetto di "riduzione" percentuale, poiché, relativamente alla medesima questione (la trasformazione del Diritto di Superficie), in un documento parla di "riduzione del 60 percento" ed in un altro di "riduzione del 40 per cento".
Probabilmente, da quelle parti, le idee sono poche e soprattutto molto confuse, quindi credo proprio che, a questo punto, solo il Legislatore, che ha scritto la norma, possa dare la vera interpretazione finale della questione, altrimenti, fra qualche anno, ci potrebbe essere un altro documento della Stessa Corte dei Conti che, per non scontentare nessuno tiri fuori la media dei valori precedenti citando per esempio una "riduzione del 50 per cento", magari su 3 numeri diversi ne becca uno giusto, ma soprattutto ci spiega la sua interpretazione della parola "tale valore" del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/98?

La Delibera del 2011 era scritta in maniera sbagliata tanto è vero che molte regioni lo hanno applicato in maniera conforme alla Legge.
La Corte è tornata sulla materia con provvedimento N. 10 SEZAUT/2015/QMIG proprio per chiarire.
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Andando a spulciare i vari atti della Corte dei Conti ho trovato un'interessante contraddizione:

  1. Il pronunciamento della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 09/03/2015, con
    provvedimento N. 10 SEZAUT/2015/QMIG è stato:
    La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento...” Questo è il pronunciamento al quale fa spesso riferimento @Giuseppe Di Piero).
  2. Invece, al punto 5 della Delibera N. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011 (che ho già precedentemente citato, viene indicato:
    "5. Per tutte le suesposte considerazioni, le Sezioni Riunite ritengono che il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, su aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971, deve essere determinato dai comuni, su parere del proprio ufficio tecnico, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60 per cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione"
In altre parole, mi sembra che la Corte dei Conti, faccia un po' di confusione sul concetto di "riduzione" percentuale, poiché, relativamente alla medesima questione (la trasformazione del Diritto di Superficie), in un documento parla di "riduzione del 60 percento" ed in un altro di "riduzione del 40 per cento".
Probabilmente, da quelle parti, le idee sono poche e soprattutto molto confuse, quindi credo proprio che, a questo punto, solo il Legislatore, che ha scritto la norma, possa dare la vera interpretazione finale della questione, altrimenti, fra qualche anno, ci potrebbe essere un altro documento della Stessa Corte dei Conti che, per non scontentare nessuno tiri fuori la media dei valori precedenti citando per esempio una "riduzione del 50 per cento", magari su 3 numeri diversi ne becca uno giusto, ma soprattutto ci spiega la sua interpretazione della parola "tale valore" del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/98?

Piuttosto singolare appare anche la giustificazione riportata nel pronunciamento della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 09/03/2015, con provvedimento N. 10 SEZAUT/2015/QMIG per supportare il Suo "principio di diritto":
"La stessa appare, inoltre, idonea a garantire una sostanziale uniformità nella determinazione del prezzo di riscatto: sotto tale profilo non può, invero, sottacersi come, diversamente opinando e, dunque, applicando l’abbattimento secondo le modalità prospettate dal Comune richiedente o secondo quelle indicate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (che invece prospettavano l'applicazione del 50% sul valore già ridotto al 60%), si perverrebbe ad esiti applicativi tali da determinare un’irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno già proceduto al riscatto e quelli che lo faranno in futuro, pur avendo pagato, all’origine, identico corrispettivo per il diritto di superficie".

A mio avviso, invece, questo pronunciamento, almeno nel caso dei 14 PdZ di Roma, produce proprio l'effetto opposto poiché, senza applicare l'abbattimento del 50%, si incrementa in modo enorme la disparità fra chi ha già proceduto alla trasformazione del Diritto di superficie negli anni scorsi, e chi lo farà in futuro, cosa che, almeno quella, con la Delibera 40/2016, il Commissario Straordinario aveva cercato di mitigare proprio "al fine di garantire un’omogeneità di trattamento", confermando l’abbattimento del 50% dei valori venali.
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Piuttosto singolare appare anche la giustificazione riportata nel pronunciamento della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 09/03/2015, con provvedimento N. 10 SEZAUT/2015/QMIG per supportare il Suo "principio di diritto":
"La stessa appare, inoltre, idonea a garantire una sostanziale uniformità nella determinazione del prezzo di riscatto: sotto tale profilo non può, invero, sottacersi come, diversamente opinando e, dunque, applicando l’abbattimento secondo le modalità prospettate dal Comune richiedente o secondo quelle indicate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (che invece prospettavano l'applicazione del 50% sul valore già ridotto al 60%), si perverrebbe ad esiti applicativi tali da determinare un’irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno già proceduto al riscatto e quelli che lo faranno in futuro, pur avendo pagato, all’origine, identico corrispettivo per il diritto di superficie".

A mio avviso, invece, questo pronunciamento, almeno nel caso dei 14 PdZ di Roma, produce proprio l'effetto opposto poiché, senza applicare l'abbattimento del 50%, si incrementa in modo enorme la disparità fra chi ha già proceduto alla trasformazione del Diritto di superficie negli anni scorsi, e chi lo farà in futuro, cosa che, almeno quella, con la Delibera 40/2016, il Commissario Straordinario aveva cercato di mitigare proprio "al fine di garantire un’omogeneità di trattamento", confermando l’abbattimento del 50% dei valori venali.
Ripeto l'abbattimento per tutti è del 40 per i 14 il 50. Non è che sia tutta questa differenza ma il principio giuridico di tutti eguali di fronte alla legge è chiarimento violato. Ecco perché la delibera 40 sarà annullata dal TAR se è stato presentato ricorso anche su questo punto.
 

Santi60

Membro Attivo
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La Delibera del 2011 era scritta in maniera sbagliata tanto è vero che molte regioni lo hanno applicato in maniera conforme alla Legge.
La Corte è tornata sulla materia con provvedimento N. 10 SEZAUT/2015/QMIG proprio per chiarire.

Ma se era sbagliata quella del 2011, e posso essere anche d'accordo, per quale ragione deve considerarsi "oro colato" quella del 2015?
Fra l'altro, era stata anche contraria la deliberazione n. 70/PAR/2014 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia e c'erano ulteriori pareri difformi quali:
  1. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1/2009 e n. 915/2009;
  2. Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 49/2008;
  3. Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 2/2009
Quindi non mi pare che la questione sia proprio di una chiarezza cristallina se dal 2008 al 2015 ci sono state almeno 6 diverse interpretazioni, chi ci dice che nei prossimi anni non ne vengano fuori di nuove. Resto del parere che, in casi così confusi come questo, solo il Legislatore può dare un'interpretazione autentica DEFINITIVA.
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Ripeto l'abbattimento per tutti è del 40 per i 14 il 50. Non è che sia tutta questa differenza ma il principio giuridico di tutti eguali di fronte alla legge è chiarimento violato. Ecco perché la delibera 40 sarà annullata dal TAR se è stato presentato ricorso anche su questo punto.

Ma speriamo che annullino anche i valori venali completamente sballati, dato che come si è visto con vari metodi di calcolo (sia della "serva" che non), portano a valori stratosferici assolutamente inaccettabili (oltre che favorire i mc non residenziali !...)
 

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