Ma se era sbagliata quella del 2011, e posso essere anche d'accordo, per quale ragione deve considerarsi "oro colato" quella del 2015?
Fra l'altro, era stata anche contraria la deliberazione n. 70/PAR/2014 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia e c'erano ulteriori pareri difformi quali:
Quindi non mi pare che la questione sia proprio di una chiarezza cristallina se dal 2008 al 2015 ci sono state almeno 6 diverse interpretazioni, chi ci dice che nei prossimi anni non ne vengano fuori di nuove. Resto del parere che, in casi così confusi come questo, solo il Legislatore può dare un'interpretazione autentica DEFINITIVA.
- Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1/2009 e n. 915/2009;
- Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 49/2008;
- Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 2/2009
Il comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998 non lascia spazio a interpretazioni creative: "Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dai comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, ai netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47".
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