Santi60

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caro@santi60 ho letto il sommario, mi sono permesso delle piccole variazioni:1) nel titolo 2) nei primi 3 righi 3) al punto 3 lettere a,b,c ho eliminati i commenti finali di inaccettabilità poichè già inserito nella introduzione generale prima del punto 1). Spero che condividi. Comunque ottimo lavor:shock:ra la domanda che mi pongo, secondo te, non sarebbe meglio inserire i dati anagrafici e i destinatari nel lettera introduttiva con la richiesta di parere ed allegare la relazione tecnica a sostegno della lettera?
Si mi sembra una buona idea invertire destinatari e mittente nel sommario e trasformare il documento come allegato
 

Mobil

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Scusa ma il tuo ragionamento è sbagliato in alcuni punti essenziali:

ne si puo raccontare al venditore che le condizioni per cui ha accettato la vendita sono cambiate a posteriori
Non è cambiato nulla a posteriori: la vendita è sempre stata irregolare, solo che ci è voluta la sentenza della Cassazione per far entrare il concetto nella zucca dura dei funzionari del comune e dei notai di Roma.

La nullità di una sola parte o più parti di un qualsiasi contratto, quindi non solo rogito, è automatica se viola norme imperative: in tal caso la clausola si intende automaticamente sostituita da quella legalmente valida. E' la legge, e non ci vedo niente di folle, anzi buon senso (più unico che raro!).
E' una tutela, infatti sapendo ciò nessuno dovrebbe pensare ad inserire clausole contra legem (per esempio clausole vessatorie, e quella del prezzo superiore a quello di convenzione lo è).

Non c'è stata nessuna giurisprudenza variabile, ma solo un'interpretazine sbagliata di essa da parte di funzionari incapaci (se non peggio) e notai che per comodità si sono adagiati su una prassi che lo stesso consiglio nazionale del notariato ha considerato errata in uno studio del 2007:
A pagina 6 dello Studio n. 187-2007 del Centro Studi del Consiglio Nazionale del Notariato (approvato dalla Commissione Studi Civilistici in data 13.04.2007) è testualmente scritto quanto segue: "Volendo sintetizzare il pensiero della Cassazione, occorre affermare che per la Suprema Corte un conto è la convenzione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, altro conto la convenzione disciplinata dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977: vere e proprie convenzioni urbanistiche le prime, convenzioni pattizie di diritto privato le seconde. In effetti, mentre le convenzioni disciplinate dall’art. 35 della legge 865 del 1971 si posizionano in un assetto prettamente urbanistico (tanto è vero che esse servono a dismettere, da parte del Comune, aree che hanno come programma costruttivo un piano prestabilito dal Comune stesso, aree che vengono dal Comune espropriate, aree quindi che servono a destinare, a soggetti utilizzatori particolarmente bisognosi, abitazioni rivestenti natura di patrimonio indisponibile, la cui caratteristica è quella di non poter essere negoziati se non rispettando le norme per essi espressamente previste, come dispone l’art. 828,secondo comma c.c.); invece le convenzioni previste dalla legge Bucalossi sono
convenzioni destinate tutte a disciplinare con particolari limitazioni un vantaggio che
ha acquisito un soggetto che intende costruire (e quindi si tratta di convenzioni
propriamente non urbanistiche, bensì più propriamente edilizie, proiettate come
sono a disciplinar la concreta realizzazione di una singola costruzione in qualunque
parte del territorio comunale).

Si comprende pertanto come le prime (convenzioni urbanistiche) producano
effetti che si ripercuotono anche nei diritti dei terzi (per la valenza erga omnes che
viene riconosciuta alle convenzioni urbanistiche); mentre le seconde non hanno
questa caratteristica, ancorché assoggettate a pubblicità immobiliare."

Più chiaro di così!!!

Quello che riporti tu è una interpretazione del pensiero della cassazione, non è una legge scritta, ma visto che, a sostegno della tua tesi, mi riporti uno studio del notariato, sullo stesso sito è pubblicato lo studio 521 del 2011, che ho già linkato in un post precedente nella versione aggiornata, pubblicata da uno studio associato dello stesso redattore, e riassume la storia dell'edilizia convenzionata dalla 167 al decreto sviluppo 2011:

"...La nuova disposizione di legge, pertanto, finisce con il contraddire e travolgere la
giurisprudenza (24) che si era formata sul tema, giurisprudenza che aveva circoscritto la nullità (dei
patti sui prezzi o canoni di locazione in eccedenza) ai soli trasferimenti posti in essere dal
costruttore, escludendo una sua estensione anche ai successivi suoi aventi causa, liberi, secondo il
su richiamato indirizzo giurisprudenziale, a praticare prezzi di cessione e/o canoni di locazione
“svincolati” dai parametri fissati nella convenzione stipulata dal costruttore (o nell’atto unilaterale
d’obbligo)...

"...24) Cass. 2 ottobre 2000 n. 13006 (in Diritto e giurisprudenza, 2000, 317): “il socio di una cooperativa, costruttrice
di alloggi su concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, che vende l'alloggio assegnatogli, non è
obbligato a non superare il prezzo stabilito dalla convenzione-tipo, approvata dalla regione, ai sensi dell'art. 7
legge 28 gennaio 1977 n. 10, perché destinatario dell'obbligo di contenere i prezzi di cessione e i canoni di
locazione nei limiti fissati da detta convenzione, trasfusa in quella con il comune - o nell'equivalente atto
d'obbligo - e per la durata di validità di quest'ultima, è soltanto il costruttore titolare della concessione o colui
che è in questa subentrato"..."

Questa ed altre sentenze hanno creato il precedente che poi ha ooriginato il caos, ed è la ragione per cui la colpa non è da addossare ai soli funzionari del comune.
 

giannelmo

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Quello che riporti tu è una interpretazione del pensiero della cassazione, non è una legge scritta, ma visto che, a sostegno della tua tesi, mi riporti uno studio del notariato, sullo stesso sito è pubblicato lo studio 521 del 2011, che ho già linkato in un post precedente nella versione aggiornata, pubblicata da uno studio associato dello stesso redattore, e riassume la storia dell'edilizia convenzionata dalla 167 al decreto sviluppo 2011:

"...La nuova disposizione di legge, pertanto, finisce con il contraddire e travolgere la
giurisprudenza (24) che si era formata sul tema, giurisprudenza che aveva circoscritto la nullità (dei
patti sui prezzi o canoni di locazione in eccedenza) ai soli trasferimenti posti in essere dal
costruttore, escludendo una sua estensione anche ai successivi suoi aventi causa, liberi, secondo il
su richiamato indirizzo giurisprudenziale, a praticare prezzi di cessione e/o canoni di locazione
“svincolati” dai parametri fissati nella convenzione stipulata dal costruttore (o nell’atto unilaterale
d’obbligo)...

"...24) Cass. 2 ottobre 2000 n. 13006 (in Diritto e giurisprudenza, 2000, 317): “il socio di una cooperativa, costruttrice
di alloggi su concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, che vende l'alloggio assegnatogli, non è
obbligato a non superare il prezzo stabilito dalla convenzione-tipo, approvata dalla regione, ai sensi dell'art. 7
legge 28 gennaio 1977 n. 10, perché destinatario dell'obbligo di contenere i prezzi di cessione e i canoni di
locazione nei limiti fissati da detta convenzione, trasfusa in quella con il comune - o nell'equivalente atto
d'obbligo - e per la durata di validità di quest'ultima, è soltanto il costruttore titolare della concessione o colui
che è in questa subentrato"..."

Questa ed altre sentenze hanno creato il precedente che poi ha ooriginato il caos, ed è la ragione per cui la colpa non è da addossare ai soli funzionari del comune.

Non c'è nessun caos, perché la legge richiamata nello studio è la Bucalossi, che NON RIGUARDA gli immobili PEEP/PIP, come ben specifica lo studio del notariato che ho riportato io.

un conto è la convenzione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, altro conto la convenzione disciplinata dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977
 
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Santi60

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Non c'è nessun caos, perché la legge richiamata nello studio è la Bucalossi, che NON RIGUARDA gli immobili PEEP/PIP, come ben specifica lo studio del notariato che ho riportato io.

un conto è la convenzione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, altro conto la convenzione disciplinata dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977

Le due cose vanno a confluire nel momento in cui viene effettuata la "Trasformazione" ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998. Infatti, in questo caso, la Convenzione originaria disciplinata dall'art. 35 della Legge 865/1971, viene sostituita da una Convenzione disciplinata dagli art. 7 e 8 della Legge 10/1977 (ora sostituiti dall’art. 18 del DPR 380/2001).
Il problema della Deliberazione 40/2016 che (in modo per altro poco chiaro) tende a far pagare sia la "Trasformazione" che l'"Affrancazione" e' tutto li. Cioe' la Deliberazione 40/2014 non tiene conto del fatto che, in presenza di una nuova Convenzione sostitutiva stipulata ai sensi della Legge c.d. Bucalossi (o meglio la sua successiva modificazione con il DPR 380/2001), quando sono gia' trascorsi 20 anni, con la scadenza della Convenzione sostitutiva scadono anche TUTTI i vincoli riportati in tale Convenzione e la Convenzione originale, che avrebbe invece vincoli a durata indefinita (o meglio con durata di 99 anni dopo i quali comunque non ci sarebbero piu' poiche' il Comune diventerebbe proprietario pieno dell'alloggio), comunque non esiste piu' essendo stata gia' sostituita dalla Convenzione a scadenza ventennale.
Una volta tanto, e' una semplice questione di logica della sequenza degli eventi (cosa per altro rara con le Leggi Italiane ...): Convenzione originale -> Sostituzione con nuova Convenzione -> scadenza 20 anni dalla data della Convenzione originale -> Liberta' da TUTTI i vincoli.
 

Mobil

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Privato Cittadino
Non c'è nessun caos, perché la legge richiamata nello studio è la Bucalossi, che NON RIGUARDA gli immobili PEEP/PIP, come ben specifica lo studio del notariato che ho riportato io.

un conto è la convenzione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, altro conto la convenzione disciplinata dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977

E' vero che il commento specifico si riferisce a convenzioni Bucalossi, ma se hai avuto modo di leggere lo svolgimento del processo che ha generato la sentenza 18135/2015 della cassazione a corti riunite, nel motivare la decisione, la corte prende in esame le ragioni delle controparti, dove la difesa richiama altre sentenze della corte, con tanto di richiamo protocollare, che si erano pronunciate in modo discorde a quanto poi deciso, e dove si definisce appunto ondivago l'orientamento giurisprudenziale.
Se come dici tu tutto era già limpido e chiaro già prima del 2011, il processo non avrebbe evocato il giudizio della cassazione, per di più a corti riunite, e non ci sarebbe stato il bisogno della sentenza stessa, che ha generato poi la delibera ecc. ecc. che riguarda appunto le aree peep.
Per questo ho fatto riferimento anche ad "altre sentenze della cassazione", sentenze che si richiamavano ad una logica poi smentita dalla 18135.

Se non l'hai sottomano questo è uno dei tanti link dove si può consultare, il primo che mi è capitato sottomano:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=...KKUiDEznFsfv5h22w&sig2=Tkw0f2b3bfUp6Zr3tJSA3w
 

Nicestar

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@Santi60 , perlomeno puoi leggerle, anche se non puoi variarle. Visto che non mi è possibile zipparli. saluti
 

Allegati

  • istanza problematiche della Deliberazione 40 variazioni Nicestar1 - 2016.pdf
    318,8 KB · Visite: 71
  • relazione tecnica condiviso Nicestar 1 .pdf
    464,9 KB · Visite: 58
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
E' vero che il commento specifico si riferisce a convenzioni Bucalossi, ma se hai avuto modo di leggere lo svolgimento del processo che ha generato la sentenza 18135/2015 della cassazione a corti riunite, nel motivare la decisione, la corte prende in esame le ragioni delle controparti, dove la difesa richiama altre sentenze della corte, con tanto di richiamo protocollare, che si erano pronunciate in modo discorde a quanto poi deciso, e dove si definisce appunto ondivago l'orientamento giurisprudenziale.
Se come dici tu tutto era già limpido e chiaro già prima del 2011, il processo non avrebbe evocato il giudizio della cassazione, per di più a corti riunite, e non ci sarebbe stato il bisogno della sentenza stessa, che ha generato poi la delibera ecc. ecc. che riguarda appunto le aree peep.
Per questo ho fatto riferimento anche ad "altre sentenze della cassazione", sentenze che si richiamavano ad una logica poi smentita dalla 18135.

Se non l'hai sottomano questo è uno dei tanti link dove si può consultare, il primo che mi è capitato sottomano:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT35GvubHOAhUrCcAKHXB2CUkQFghAMAU&url=http://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2014/04/Cassazione-Sez-Unite-16-sett-2015.pdf&usg=AFQjCNGLJ6KprjS8jKKUiDEznFsfv5h22w&sig2=Tkw0f2b3bfUp6Zr3tJSA3w
Anche la dinamica del processo che ha portato alla sentenza 18135 è completamente diversa dalla situazione attuale. Nella 18135 è andata così:

1) L'acquirente firma il preliminare.
2) L'acquirente si trova nella situazione di non poter procedere al rogito OPPURE di non volerlo più fare.
3) Il venditore trattiene la caparra (e questo secondo me è il nocciolo del problema).
4) L'acquirente, subendo una perdita, fa causa al venditore con il cavillo dell'edilizia convenzionata.
5) L'acquirente vince.

Siamo in una situazione ben diversa dai processi che stanno per iniziare, dove l'acquirente vorrebbe indietro la differenza sul prezzo dell'appartamento per poi successivamente procedere all'affrancazione e rivendere a prezzo di mercato lui stesso. In pratica la legge punisce il venditore consentendo però all'acquirente di fare LA STESSA IDENTICA COSA CHE HA FATTO LUI. Questo si chiama esproprio ed ingiustizia.

Qui forse molti di voi non si rendono conto della gravità della situazione assurda che si è venuta a creare.
 

giannelmo

Membro Attivo
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Le due cose vanno a confluire nel momento in cui viene effettuata la "Trasformazione" ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998. Infatti, in questo caso, la Convenzione originaria disciplinata dall'art. 35 della Legge 865/1971, viene sostituita da una Convenzione disciplinata dagli art. 7 e 8 della Legge 10/1977 (ora sostituiti dall’art. 18 del DPR 380/2001).
Il problema della Deliberazione 40/2016 che (in modo per altro poco chiaro) tende a far pagare sia la "Trasformazione" che l'"Affrancazione" e' tutto li. Cioe' la Deliberazione 40/2014 non tiene conto del fatto che, in presenza di una nuova Convenzione sostitutiva stipulata ai sensi della Legge c.d. Bucalossi (o meglio la sua successiva modificazione con il DPR 380/2001), quando sono gia' trascorsi 20 anni, con la scadenza della Convenzione sostitutiva scadono anche TUTTI i vincoli riportati in tale Convenzione e la Convenzione originale, che avrebbe invece vincoli a durata indefinita (o meglio con durata di 99 anni dopo i quali comunque non ci sarebbero piu' poiche' il Comune diventerebbe proprietario pieno dell'alloggio), comunque non esiste piu' essendo stata gia' sostituita dalla Convenzione a scadenza ventennale.
Una volta tanto, e' una semplice questione di logica della sequenza degli eventi (cosa per altro rara con le Leggi Italiane ...): Convenzione originale -> Sostituzione con nuova Convenzione -> scadenza 20 anni dalla data della Convenzione originale -> Liberta' da TUTTI i vincoli.
Vero, ma nei casi "incriminati" (cioé praticamente tutti i rogiti effettuati prima della sentenza della Cassazione) non è mai stata fatta alcuna convenzione sostitutiva. Questo volevo rimarcare a chi continua ad insistere sulla
Le due cose vanno a confluire nel momento in cui viene effettuata la "Trasformazione" ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998. Infatti, in questo caso, la Convenzione originaria disciplinata dall'art. 35 della Legge 865/1971, viene sostituita da una Convenzione disciplinata dagli art. 7 e 8 della Legge 10/1977 (ora sostituiti dall’art. 18 del DPR 380/2001).
Il problema della Deliberazione 40/2016 che (in modo per altro poco chiaro) tende a far pagare sia la "Trasformazione" che l'"Affrancazione" e' tutto li. Cioe' la Deliberazione 40/2014 non tiene conto del fatto che, in presenza di una nuova Convenzione sostitutiva stipulata ai sensi della Legge c.d. Bucalossi (o meglio la sua successiva modificazione con il DPR 380/2001), quando sono gia' trascorsi 20 anni, con la scadenza della Convenzione sostitutiva scadono anche TUTTI i vincoli riportati in tale Convenzione e la Convenzione originale, che avrebbe invece vincoli a durata indefinita (o meglio con durata di 99 anni dopo i quali comunque non ci sarebbero piu' poiche' il Comune diventerebbe proprietario pieno dell'alloggio), comunque non esiste piu' essendo stata gia' sostituita dalla Convenzione a scadenza ventennale.
Una volta tanto, e' una semplice questione di logica della sequenza degli eventi (cosa per altro rara con le Leggi Italiane ...): Convenzione originale -> Sostituzione con nuova Convenzione -> scadenza 20 anni dalla data della Convenzione originale -> Liberta' da TUTTI i vincoli.

E' esatto, ma nel caso che ci riguarda (cioé riguarda tutti i rogiti fatti prima del settembre 2015) non è mai stata stupulata alcuna convenzione sostitutiva. E' questo il guaio, almeno per chi, come me, ha acquistato come acquirente successivo al primo.
 

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