Questa è la risposta a una mia domanda al IV municipio , si trasmette per conoscenza Buongiorno, come ben saprà tutta l'edilizia convenzionata agevolata ex legge 167/62 è di stretta competenza Dipartimentale, per tutte le informazioni può rivolgersi in orario di pubblico in Viale della Civiltà e Del Lavoro, 10, U.O. edilizia sociale.
Mi permetto di fare una osservazione alle sue considerazioni, in quanto conosco abbastanza bene la normativa di riferimento, La prenda come indicazione di massima.
La possibilità di affrancare un immobile in un P.Z. sia che sia in diritto di Superficie, che in proprietà, è stata possibile per gli interventi normativi di due leggi nazionali, la 448/98 e la 106/2011. Ebbene se pur in ritardo il Comune di Roma a deliberato in merito.
Il fatto che lei debba affrancare anche un diritto di Proprietà dopo 20 anni, cosa che sembrerebbe paradossale, risiede sia nella sentenza di cassazione a sezioni unite del 2015 che ha ribadito il vincolo del prezzo massimo è legato per sempre all'immobile, salvo affrancazione. ma soprattutto dalla normativa di riferimento della edilizia convenzionata ovvero la 865/71, per la quale anche una convenzione scaduta non liberalizza il proprietario nella vendita a libero mercato, per poterlo fare prima occorre corrispondere al concessionario ed in proporzione alla quota millesimale di proprietà, la differenza del valore venale del terreno che negli anni si è venuta a creare.
Comunque rimane una questione ancora in fase di definizione giuridica e in merito sono stati posti numerosi quesiti all'avvocatura Capitolina.
Nella Speranza di esserle stato almeno in parte utile, le invio distinti saluti.
Mi permetto di fare una osservazione alle sue considerazioni, in quanto conosco abbastanza bene la normativa di riferimento, La prenda come indicazione di massima.
La possibilità di affrancare un immobile in un P.Z. sia che sia in diritto di Superficie, che in proprietà, è stata possibile per gli interventi normativi di due leggi nazionali, la 448/98 e la 106/2011. Ebbene se pur in ritardo il Comune di Roma a deliberato in merito.
Il fatto che lei debba affrancare anche un diritto di Proprietà dopo 20 anni, cosa che sembrerebbe paradossale, risiede sia nella sentenza di cassazione a sezioni unite del 2015 che ha ribadito il vincolo del prezzo massimo è legato per sempre all'immobile, salvo affrancazione. ma soprattutto dalla normativa di riferimento della edilizia convenzionata ovvero la 865/71, per la quale anche una convenzione scaduta non liberalizza il proprietario nella vendita a libero mercato, per poterlo fare prima occorre corrispondere al concessionario ed in proporzione alla quota millesimale di proprietà, la differenza del valore venale del terreno che negli anni si è venuta a creare.
Comunque rimane una questione ancora in fase di definizione giuridica e in merito sono stati posti numerosi quesiti all'avvocatura Capitolina.
Nella Speranza di esserle stato almeno in parte utile, le invio distinti saluti.