Paolo Distefano

Membro Attivo
Privato Cittadino
Condivido tutto, in particolare l'unione fa la forza, ma non tutti hanno Facebook o vogliono usarlo. Tra l'altro il forum è lo strumento intrinsecamente migliore per affrontare una discussione complessa come questa, rispetto ai gruppi FB, anche per quanto riguarda alcune funzionalità quali ricerca topic, indicizzazioni Google, ecc ecc. Certo capisco che continuare su un singolo post di questo forum potrebbe non essere più la scelta giusta...

Le due cose possono tranquillamente andare in parallello. Ho messo nel gruppo Facebook un link a questo forum.

Il gruppo Facebook serve a dare visibilitá ed a convogliare tutti gli interessati in un unico posto. Volente o nolente, oggi Facebook é la piattaforma piú conosciuta.

Io mi sono imbatutto in questo forum per caso ieri, dopo 4 mesi di ricerche su google...e come me ci sono tantissimi altri gruppi di persone che stanno discutendo su altri forum e siti vari...

Io credo che Facebook+Forum possono coesistere!


Link al gruppo:

Facebook

IMPORTANTE: Ho creato il gruppo Facebook ma non ho nessun interesse a controllarlo da solo. Non lo faccio per smanie di potere ma solo perché voglio dare il mio contributo alla risoluzione di questo problema nel migliore dei modi per noi cittadini onesti. Se ci sono dei volontari amministratori fatevi avanti Grazie.
 
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Paolo Distefano

Membro Attivo
Privato Cittadino
Dopo aver inviato email a tutti i giornali finalmente mi ha risposto RAI TRE che vuole tutta la documentazione del caso
Partendo dalla famigerata sentenza di sett.2015 dovrei allegare le varie delibere fino alla 40, i compromessi registrati più di un anno fa, i versamenti effettuati per il diritto di superficie (nel mio caso 26.000 €)
Mi aiutate a preparare la mail e a nome di tutto il forum chiedere di dedicarci una puntata.

Ciao Gianni,

Mi potresti inoltrare l'email di risposta che ti ha mandato MI MANDA RAI TRE ?.
Basta un'immagine dove cancelli i tuoi dati pesonali, indirizzi etc etc. Basta che si legge il contenuto. Vorrei postarla sul gruppo FACEBOOK: 登录 Facebook | Facebook
 

Paolo Distefano

Membro Attivo
Privato Cittadino
Vi viene in mente altro ??
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Sindaco di Roma
On. Virginia Raggi


Presidente del Consiglio
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Il corriere Della Sera
 
U

Utente Cancellato 62768

Ospite
Sto predisponendo la comunicazione da mandare alla trasmissione "Mi manda Rai tre.Vorrei allegare la sentenza, le tre delibere, il file che ha predisposto Santi e una nota con la vicenda personale. Direi che se tutti procedessimo così avranno un buon materiale su cui lavorare. Fatemi sapere
Grazie

Ciao Gianni,

Mi potresti inoltrare l'email di risposta che ti ha mandato MI MANDA RAI TRE ?.
Basta un'immagine dove cancelli i tuoi dati pesonali, indirizzi etc etc. Basta che si legge il contenuto. Vorrei postarla sul gruppo FACEBOOK: 登录 Facebook | Facebook

Era una risposta dal numero di WhatsApp che avevo segnalato e a cui avevo scritto di "aiutarci".
Comunque scrivono: "Ci manda la documentazione riguardo la sua vicenda per mail.
L'indirizzo è : mimandaraitre@rai.it. Basta
 
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Mobil

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusami ma quello che dice questo tizio non è del tutto corretto.
La sentenza della Cassazione faceva riferimento ad un immobile in diritto di superficie.
Per quanto riguarda l'affrancazione, risulta obbligatoria solo per chi ha ancora in vigore la convenzione 865/71, quindi non per chi ha effettuato la trasformazione (14 PDZ).
Chi ha effettuato la trasformazione dal Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà è andato a sostituire la vecchia convenzione con la famosa "Bucalossi" con un atto notarile in presenza del Comune di Roma che ribadisce, all'interno della scrittura, l'eliminazione di qualunque vincolo da parte del Comune sull'immobile.

Questa non l'unica contestazione alla delibera 40, e forse è quello che più facilmente gli faremo rimangiare.
Fatto sta che però non è vero che la sentenza non fa riferimenti a convenzioni in diritto di proprietà, solo che le richiama in modo confusionario e poco intellegibile, soprattutto quando sentenzia che "il vincolo...segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale durata indefinita" ma senza contestualizzazione al caso specifico, limitandosi precedentemene a citare una generica "convenzione ad hoc", che dal comune viene interpretatta come la convenzione per la rimozione del prezzo massimo di cessione, mentre noi non troviamo nessuna norma che la associ inequivocabilmente ad essa o che escluda che una convenzione per la trasformazione non vada pure indentificata come convenzione ad hoc.
Altresì, la corte evidenzia la differenza per casi di convenzioni secondo la 865/71 rispetto a alla 10/77 (Bucalossi), dove il vincolo riguarderebbe il solo costruttore/consorzio.
S.m.i sembrerebbero stabilire che le convenzioni per la trasformazione del diritto di prorpietà debbano richiamare lo schema della 10/77, ma non sono assimilabili però a convenzione per la concezzione con contributo ridotto come la Bucalossi è.
In questa terra di mezzo dovrebbe esistere uno schema di convenzione tipo per la trasformazione approvato dalle Regioni.
Io ancora non sono riuscito a trovarla questa questa convenzione tipo, ma tu confermi che, come sarebbe logico pensare, viene scritto nero su bianco che i vincoli decadono, con la convenzione stessa, alla scadenza dei 20 anni, a decorrere dalla stipula della convenzione originaria.

Ribadisco per l'ennesima volta che le sentenze della cassazione non sono leggi e non hanno il potere di cambiarle, ma difficilmente un giudice le andrà a contraddire, purtroppo per fargli cadere questa pezza di appoggio, secondo me, e a quanto pare anche secondo l'unterlocutore comunale citato, paradossale, dovremo attendere che qualche qualche grado processuale evochi ancora la corte suprema a sezioni riunite e questa si esprima, questa volta correttamente e contestualizzando, sul tema, in modo che i funzionari del comune, ormai terrorizzati di mettere ancor di più a repentaglio la poltrona, non siano chiamati a interpretazioni a rischio di danno erariale.

Qui si parte da una legislazione che già è iniqua per conto suo.
Prediamo l'esempio della delle nuove stime delle aree, proprietà del comune, che rispetta criteri di edificazione, e costi di espropriazione, correnti, e invece, dall'altra parte, l'usufrutto dell'immobile per 99 anni, proprietà dei "superficiari", invece si rivaluta come i pannolini o le ciriole, senza nessun raffronto col borsino immobiliare, senza computare il contributo per gli oneri di urbanizzazione già versato, contributo che esso stesso ha fatto in modo che le stime aumentassero a seguito dell'urbanizzazione.
Non contento il comune ci hanno aggiunto il carico da 11 questa delibera paradossale, come esso stesso ammette, lavandosi le mani con la famosa sentenza e massimizzando le stime in modo quantomeno vessatorio.

Se qualcuno trova un link dove scaricare questo benedetto schema di convenzione tipo della regione lazio glie ne sarei grato o, in assenza di questa, almeno il testo una convenzione di trasformazione reale in possesso di chi ha già trasformato, considerato che per ora le trasformazioni pare siano ferme e sarà difficile vederne di nuove prima di non si sa quando.
 
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cro2390

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Questa non l'unica contestazione alla delibera 40, e forse è quello che più facilmente gli faremo rimangiare.
Fatto sta che però non è vero che la sentenza non fa riferimenti a convenzioni in diritto di proprietà, solo che le richiama in modo confusionario e poco intellegibile, soprattutto quando sentenzia che "il vincolo...segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale durata indefinita" ma senza contestualizzazione al caso specifico, limitandosi precedentemene a citare una generica "convenzione ad hoc", che dal comune viene interpretatta come la convenzione per la rimozione del prezzo massimo di cessione, mentre noi non troviamo nessuna norma che la associ inequivocabilmente ad essa o che escluda che una convenzione per la trasformazione non vada pure indentificata come convenzione ad hoc.
Altresì, la corte evidenzia la differenza per casi di convenzioni secondo la 865/71 rispetto a alla 10/77 (Bucalossi), dove il vincolo riguarderebbe il solo costruttore/consorzio.
S.m.i sembrerebbero stabilire che le convenzioni per la trasformazione del diritto di prorpietà debbano richiamare lo schema della 10/77, ma non sono assimilabili però a convenzione per la concezzione con contributo ridotto come la Bucalossi è.
In questa terra di mezzo dovrebbe esistere uno schema di convenzione tipo per la trasformazione approvato dalle Regioni.
Io ancora non sono riuscito a trovarla questa questa convenzione tipo, ma tu confermi che, come sarebbe logico pensare, viene scritto nero su bianco che i vincoli decadono, con la convenzione stessa, alla scadenza dei 20 anni, a decorrere dalla stipula della convenzione originaria.

Ribadisco per l'ennesima volta che le sentenze della cassazione non sono leggi e non hanno il potere di cambiarle, ma difficilmente un giudice le andrà a contraddire, purtroppo per fargli cadere questa pezza di appoggio, secondo me, e a quanto pare anche secondo l'unterlocutore comunale citato, paradossale, dovremo attendere che qualche qualche grado processuale evochi ancora la corte suprema a sezioni riunite e questa si esprima, questa volta correttamente e contestualizzando, sul tema, in modo che i funzionari del comune, ormai terrorizzati di mettere ancor di più a repentaglio la poltrona, non siano chiamati a interpretazioni a rischio di danno erariale.

Qui si parte da una legislazione che già è iniqua per conto suo.
Prediamo l'esempio della delle nuove stime delle aree, proprietà del comune, che rispetta criteri di edificazione, e costi di espropriazione, correnti, e invece, dall'altra parte, l'usufrutto dell'immobile per 99 anni, proprietà dei "superficiari", invece si rivaluta come i pannolini o le ciriole, senza nessun raffronto col borsino immobiliare, senza computare il contributo per gli oneri di urbanizzazione già versato, contributo che esso stesso ha fatto in modo che le stime aumentassero a seguito dell'urbanizzazione.
Non contento il comune ci hanno aggiunto il carico da 11 questa delibera paradossale, come esso stesso ammette, lavandosi le mani con la famosa sentenza e massimizzando le stime in modo quantomeno vessatorio.

Se qualcuno trova un link dove scaricare questo benedetto schema di convenzione tipo della regione lazio glie ne sarei grato o, in assenza di questa, almeno il testo una convenzione di trasformazione reale in possesso di chi ha già trasformato, considerato che per ora le trasformazioni pare siano ferme e sarà difficile vederne di nuove prima di non si sa quando.

@Mobil è in parte vero quello che dici.
L'unica cosa che voglio sottolineare è che nella famosa frase della sentenza "il vincolo...segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale durata indefinita" fa riferimento ai Diritti di Superficie e Diritti di Proprietà sotto convenzione 865/71 e non sotto la 10/77.
Ricordo che la sentenza a sezioni riunite della cassazione era per un contenzioso su un immobile in diritto di superficie con convenzione 865/71.
Difatti sull'ultima delibera comunale viene indicato nel paragrafo "Soggetti Ammessi all'affrancazione" tutti i proprietari degli alloggi in diritto di superficie e diritto di proprietà convenzionati ex art 35 865/71.
Chi ha trasformato non ha più questa convenzione, ha la 10/77 "Bucalossi".
 

Mobil

Membro Attivo
Privato Cittadino
@Mobil è in parte vero quello che dici.
L'unica cosa che voglio sottolineare è che nella famosa frase della sentenza "il vincolo...segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale durata indefinita" fa riferimento ai Diritti di Superficie e Diritti di Proprietà sotto convenzione 865/71 e non sotto la 10/77.
Ricordo che la sentenza a sezioni riunite della cassazione era per un contenzioso su un immobile in diritto di superficie con convenzione 865/71.
Difatti sull'ultima delibera comunale viene indicato nel paragrafo "Soggetti Ammessi all'affrancazione" tutti i proprietari degli alloggi in diritto di superficie e diritto di proprietà convenzionati ex art 35 865/71.
Chi ha trasformato non ha più questa convenzione, ha la 10/77 "Bucalossi".

E 'che io non sono sicuro che la convenzione per la trasformazione, pur ispirandosi ai quei criteri, possa ricalcare al 100% una convenzione Bucalossi, nella quale il costruttore usufruendo della riduzione degli oneri, da quanto ho capito, e l'unico vicolato ad un prezzo di cessione massimo.
In caso di trasformazione, o di nuova concessione in proprietà in zona peep, invece il vincolo dovrebbe permanere nei 20 anni di durata della convenzione stessa e già su questo mi sembra che si differenzi.
Ad ogni modo dovrebbe bastare poter leggere una convenzione di trasformazione già stipulata per riuscire a trovare il punto in cui questi vincoli vengono citati, ma io non ho mai avuto modo di leggerne una, ne tantomeno ho trovato in giro lo schema di convenzione approvato dalla regione Lazio a cui la convenzione dovrebbe attenersi.
Sono sicuro al 99,99% che da queste si evinca la decadenza dei vincoli allo scadere della convenzione, come ribadisci tu, ma vorrei leggerlo coi miei occhi, perchè sembra qui il primo che si alza comanda.
 

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