Leggendo il documento allegato poco fa da
@MissRossella nel paragrafo 3.1 a pagina 13 c'è scritto questo (sempre a riguardo della convenzione per la “trasformazione” del diritto di superficie in piena proprietà):
LIMITI AL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO: nessun limite al successivo trasferimento delle aree ricomprese nei P.E.E.P., per le quali sia intervenuto l'acquisto dal Comune del diritto di proprietà con conseguente "trasformazione" del diritto di superficie in piena proprietà, è previsto dalla vigente normativa. Per cui, una volta perfezionata tale "trasformazione" la alienazione in piena proprietà dell'alloggio (in presenza delle altre condizioni di legge o di convenzione) è libera. Solo per le aree ricomprese nei P.I.P., l'art. 11, L. 273/2002 che ha modificato l'art. 3, c. 64 L. 662/1996, fissa un limite al successivo trasferimento. Infatti tale norma stabilisce che "la proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto"