ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
In realtà, a nostro modo di vedere facevano tutti finta di non capire.
La responsabilità del mediatore è certamente residuale comunque presente.
Non è che si prendono 10.000 euro ad allogggio solo publicizzare la vendita e per accompagnare i possibili clienti.
La responsabilità (professionale) del mediatore è ben delineata dalla normativa in materia e dalla giurisprudenza.
 
C

Cesco76

Ospite
Gli alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà non è vero che non hanno vincoli.
Più precisamente, nella commercializzazione di tale tipologia alloggi edificati prima della Legge 179/92, si appliccano gli artt. 14,15,16,17,18,19 e 20 della L. 865/1971.
Per quelli edificati successivamente alla pubblicazione della Legge 662/1996, si applicano gli art. 7 e 8 della Leffe 10/77 poi trasfusi negli artt. 17 e 18 del DPR 380/2011.
Ne deriva che i vincoli alla libera commercializzazione di alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà, sarebbero assenti solo nel periodo dal 1992 al 1996.
In realtà, usiamo il condizionale perchè l'assenza di vincoli farebbe venire meno la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica che giustifica l'esproprio dei terreni.

L’espropriazione è il più forte limite alla proprietà, dato che il diritto del proprietario viene sacrificato a vantaggio dell’interesse collettivo. Nel contrasto tra interesse privato ed interesse pubblico è, dunque, quest’ultimo a prevalere. E’ in questo contesto normativo che si inseriscono le limitazioni e regolamentazioni del prezzo d’acquisto degli alloggi in convenzione.

Per quanto riguarda la responsabilità residuale delle agenzie immobiliari (almeno di quelle iscritte alla FIAP) si osserva che l’agente immobiliare doveva sapere quanto è scritto nell’opuscolo titolato VADEMECUM VENDITA ACQUISTO IN ITALIA (pubblicato dalla stessa “FIAP”) che per quanto riguarda l’edilizia convenzionata dice: “Una tipologia di immobili riguarda poi quelli realizzati in edilizia convenzionata da imprese che, a seguito di apposita convenzione stipulata con gli enti locali, vendono a soggetti con requisiti specificati in convenzione immobili in diritto di proprietà, od anche in diritto di superficie con concessioni in genere di 99 anni rinnovabili. Per tali immobili esiste una disciplina specifica che prevede la possibilità di successiva vendita a potenziali acquirenti, che devono possedere le medesime caratteristiche stabilite nelle specifiche Convenzioni, a prezzi fissati dagli uffici comunali.”
La vostra Associazione che sicuramente è molto addentro la problematica sa nulla di questa delibera che dovrebbe sbloccare il prezzo di vincolo in base alla legge 106/2011, e che risolverebbe il problema di noi sfigati che eravamo convinti di acquistare una casa a libero mercato e che vogliamo rivenderla a libero mercato?... Pare fosse in discussione oggi
 

aogdesk

Membro Junior
Privato Cittadino
una cosa è certa...che fino a quando il comune non si pronuncerà in merito, tutti noi possiamo fare ogni sorta di ragionamento senza concludere nulla. siamo in presenza di una sentenza che non ha precedenti e che non ha minimamente tenuto conto che con un colpo di spugna ha dimezzato i prezzi di migliaia di abitazioni.
 

ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
Sappiamo che l'U.O Edilizia Sociale del Comune di Roma ha preparato una bozza di delibera da sottoporre all'assessore Caudo che , secondo voci di corridoio, dovrebbe basarsi sullo schema approvato dal Comune di Lucca.
Secondo prassi, la una qualunque Delibera di Giunta, prima di ricevere l'approvazione del Consiglio Comunale, deve passare per la Commissione Urbanistica dove le associazioni più rappresentative vengono invitate a formulare osservazioni.
Susscessivamente viene pubblicata nell'albo pretorio e può essere impugnata davanti alla giustizia amministrativa da chiunque abbia interesse a farlo.

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C

Cesco76

Ospite
Sappiamo che l'U.O Edilizia Sociale del Comune di Roma ha preparato una bozza di delibera da sottoporre all'assessore Caudo che , secondo voci di corridoio, dovrebbe basarsi sullo schema approvato dal Comune di Lucca.
Secondo prassi, la una qualunque Delibera di Giunta, prima di ricevere l'approvazione del Consiglio Comunale, deve passare per la Commissione Urbanistica dove le associazioni più rappresentative vengono invitate a formulare osservazioni.
Susscessivamente viene pubblicata nell'albo pretorio e può essere impugnata davanti alla giustizia amministrativa da chiunque abbia interesse a farlo.

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E cosa prevede quella del comune di lucca?... Si può avere una copia?... Voi come associazione cosa ne pensate?
 

EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
Emival però non capisco una cosa, dici " però io la casa l'ho pagata il doppo" ora noi l'abbiamo pagata un prezzo, che penso ci stava bene, convinti che fosse quello corretto di mercato. Ora le condizioni che permettevano quelle valutazioni sono venute a mancare. Cosa cambia se adesso vengono ristabilite le condizioni precedenti per provvedimento "politico". Non sto capendo, giuro non è una critica, se tu vuoi sia vendere la casa al prezzo di mercato e sia dall'altra parte pretendere il rimborso.... Non capisco se x te riavere la garanzia del valore della tua casa sia sufficiente o no.

Non sono in grado di risponderti: in questa situazione, ogni ragionamento possibile finisce in un cul-de-sac.

Scrivo che la casa l'ho pagata il doppio perché c'è una sentenza che me lo dice.

Certo, l'abbiamo pagata un prezzo che ci stava bene, ma stava bene anche al comune, ai notai, alle banche etc etc.
Ho un foglio con i chiarimenti del comune sul vincolo del prezzo imposto, secondo cui non ci sono vincoli dalla seconda vendita in poi: adesso mi dicono che è carta straccia.

Magari tutto questo non stava bene ai magistrati, peccato che sono occorsi 18 anni per stabilirlo.

Le condizioni che permettevano quelle valutazioni sono venute a mancare, ma qualcuno mi dice che posso essere risarcito.

Adesso vengono ristabilite le condizioni precedenti, ma forse non è il caso di far pagare a noi questa sanatoria.

Da cittadino uno segue le indicazioni delle istituzioni: poi le istituzioni ti dicono che, in virtù delle loro stesse decisioni, la tua casa vale la metà.

Cos'è sufficiente per me? Per me dovrebbe essere sufficiente seguire le leggi e i dettami delle istituzioni. Ma forse non è sufficiente.

Dovevo essere in grado di capire che il notaio il comune il venditore il perito la banca gli uffici tecnici stavano sbagliando :D

Penso che tutto questo derivi dal fatto che le leggi vanno seguite da quando vengono promulgate, non da quando te lo impone la Cassazione.
 
Ultima modifica:

ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
Sicuramente quella che uscirà non potrà essere una sanatoria per le posizioni pregresse.
Chi ha acquistato caso a prezzo libero di mercato ha diritto ha farsi restituire quanto pagato in eccesso.
La legge e la giurisprudenza non è mai cambiata.
 

ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
Degli affitti nessuno dice niente nessuno?
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 155/1988 - recentemente ripresa anche dal Tribunale di Milano, il canone di locazione di detti alloggi non può superare l'importo che deriverebbe dall'applicazione dell'equo canone.

A molti sugge che tali alloggi appartengono a tutti gli effetti al patrimonio residenziale pubblico e ad esse non si aplica la legge 431/1998.
 

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