gli stessi uffici che certificavano che tali immobili potevano essere venduti a prezzo libero di mercatoa prezzi fissati dagli uffici comunali.”
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gli stessi uffici che certificavano che tali immobili potevano essere venduti a prezzo libero di mercatoa prezzi fissati dagli uffici comunali.”
La vostra Associazione che sicuramente è molto addentro la problematica sa nulla di questa delibera che dovrebbe sbloccare il prezzo di vincolo in base alla legge 106/2011, e che risolverebbe il problema di noi sfigati che eravamo convinti di acquistare una casa a libero mercato e che vogliamo rivenderla a libero mercato?... Pare fosse in discussione oggiGli alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà non è vero che non hanno vincoli.
Più precisamente, nella commercializzazione di tale tipologia alloggi edificati prima della Legge 179/92, si appliccano gli artt. 14,15,16,17,18,19 e 20 della L. 865/1971.
Per quelli edificati successivamente alla pubblicazione della Legge 662/1996, si applicano gli art. 7 e 8 della Leffe 10/77 poi trasfusi negli artt. 17 e 18 del DPR 380/2011.
Ne deriva che i vincoli alla libera commercializzazione di alloggi edificati su suoli ceduti in diritto di proprietà, sarebbero assenti solo nel periodo dal 1992 al 1996.
In realtà, usiamo il condizionale perchè l'assenza di vincoli farebbe venire meno la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica che giustifica l'esproprio dei terreni.
L’espropriazione è il più forte limite alla proprietà, dato che il diritto del proprietario viene sacrificato a vantaggio dell’interesse collettivo. Nel contrasto tra interesse privato ed interesse pubblico è, dunque, quest’ultimo a prevalere. E’ in questo contesto normativo che si inseriscono le limitazioni e regolamentazioni del prezzo d’acquisto degli alloggi in convenzione.
Per quanto riguarda la responsabilità residuale delle agenzie immobiliari (almeno di quelle iscritte alla FIAP) si osserva che l’agente immobiliare doveva sapere quanto è scritto nell’opuscolo titolato VADEMECUM VENDITA ACQUISTO IN ITALIA (pubblicato dalla stessa “FIAP”) che per quanto riguarda l’edilizia convenzionata dice: “Una tipologia di immobili riguarda poi quelli realizzati in edilizia convenzionata da imprese che, a seguito di apposita convenzione stipulata con gli enti locali, vendono a soggetti con requisiti specificati in convenzione immobili in diritto di proprietà, od anche in diritto di superficie con concessioni in genere di 99 anni rinnovabili. Per tali immobili esiste una disciplina specifica che prevede la possibilità di successiva vendita a potenziali acquirenti, che devono possedere le medesime caratteristiche stabilite nelle specifiche Convenzioni, a prezzi fissati dagli uffici comunali.”
E cosa prevede quella del comune di lucca?... Si può avere una copia?... Voi come associazione cosa ne pensate?Sappiamo che l'U.O Edilizia Sociale del Comune di Roma ha preparato una bozza di delibera da sottoporre all'assessore Caudo che , secondo voci di corridoio, dovrebbe basarsi sullo schema approvato dal Comune di Lucca.
Secondo prassi, la una qualunque Delibera di Giunta, prima di ricevere l'approvazione del Consiglio Comunale, deve passare per la Commissione Urbanistica dove le associazioni più rappresentative vengono invitate a formulare osservazioni.
Susscessivamente viene pubblicata nell'albo pretorio e può essere impugnata davanti alla giustizia amministrativa da chiunque abbia interesse a farlo.
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Emival però non capisco una cosa, dici " però io la casa l'ho pagata il doppo" ora noi l'abbiamo pagata un prezzo, che penso ci stava bene, convinti che fosse quello corretto di mercato. Ora le condizioni che permettevano quelle valutazioni sono venute a mancare. Cosa cambia se adesso vengono ristabilite le condizioni precedenti per provvedimento "politico". Non sto capendo, giuro non è una critica, se tu vuoi sia vendere la casa al prezzo di mercato e sia dall'altra parte pretendere il rimborso.... Non capisco se x te riavere la garanzia del valore della tua casa sia sufficiente o no.
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