Dario77

Membro Attivo
Privato Cittadino
il vincolo è di 99 anni e non 20

Per i diritti di proprietà è venti.

448/1998
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta',
possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 48
 

Dario77

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per i diritti di proprietà è venti.

448/1998
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta',
possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 48

Grazie! quindi, al di la di quello che 'delibererà' il comune di roma, se vale quanto sotto:

[...]
In particolare, con la modifica del comma 46, dell’articolo 31 della legge 448/98, ad opera dell’articolo 23-ter della legge 7 agosto 2012, n.135, il periodo di efficacia della convenzione, da stipularsi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), è stato ridotto da 30 a 20 anni, diminuito, inoltre, del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipula della nuova convenzione.
La suddetta disposizione normativa produce effetti di notevole importanza per i titolari degli alloggi in quanto non soltanto riduce il periodo di validità della nuova convenzione ma, di fatto, nel caso di alloggi acquisiti da 20 anni e oltre, gli interessati che approfitteranno di tale opportunità avranno la possibilità, fin da subito, di acquisire l’esclusiva proprietà dell’area senza più alcuna limitazione al libero godimento del bene in termini commerciali.

NOTA: per libero godimento si intende libertà di vendita, immagino, al prezzo massimo consentito.

[...]

A CHI SI RIVOLGE

Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

Potranno richiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i soggetti che siano proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei Piani PEEP, già concesse in diritto di superficie, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’alloggio.

Rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione

Contestualmente alla suddetta trasformazione, i medesimi soggetti possono chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione.

La rimozione dei vincoli del prezzo di alienazione e del canone di locazione possono essere richiesti dai soggetti precedentemente indicati che abbiano già effettuato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o che siano proprietari di alloggi già concessi in diritto di proprietà (a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento).
[...]

NOTA: rimane comunque in vigore il vincolo del prezzo massimo.

Giusto?
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro i quali in questi giorni stanno passando informazioni, suggerimenti e trascrizioni..

Poi.. Giuseppe, potresti chiarirmi cosa ti arrabbiare di questa nota del Comune ?
Cosa cambia rispetto a quello che sapevamo ?
(ovvero vincoli temporali ridotti)

CHE I VINCOLI SI RIDUCONO DOPO CHE IL "SUPERFICAIARIO" PAGA LA QUOTA DI AFFRANCAMENTO - "NON PRIMA"
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Con sperabile benificio per chi non capisce (o fa finta!) ripropongo lo schema delle possibili convenzioni ex art. 35 della L. 865/1971.


1) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992;

2) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996;

3) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996;

4) Convenzioni in diritto di superficie;

Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:
- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;
- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convnzione;
- oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998.

Al secondo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996; si applicano i vincoli di cui all'art. 7 e 8 della L. 10/77 poi trasfusi negli art. 17 e 18 del DPR 380/2001 che prevede il vincolo del prezzo massimo di cessione da 20 a 30 anni dalla concessione del terreno.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Ter della L. 448/1998.

Terzo tipo di convenzioni
, ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996 per cui non sono previsti vincoli diretti pertanto non occorre stipulare nessuna convenzione sostitutiva.

Nel quarto tipo di convenzioni ossia quelle per la concessione del diritto di superficie (fino a 99 anni) , si applica il comma 8 dell'art. 35 della Legge 865/1971 il quale prevede che la convezione debba prevedere:
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
Tali vincoli posso essere rimossi utlizzando lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 865/1971;
 
Ultima modifica:

Ciceruacchio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Eh.. si, penso anch'io che convenga a questo punto aspettare l'ufficialità di una delibera per comprendere bene cosa si possa o non possa fare.

Nell'attesa rischiamo un pò di tutti di fare fuffa o alzare la voce inutilmente .
 

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