Per i diritti di proprietà è venti.
448/1998
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta',
possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 48
Grazie! quindi, al di la di quello che 'delibererà' il comune di roma, se vale quanto sotto:
[...]
In particolare, con la modifica del comma 46, dell’articolo 31 della legge 448/98, ad opera dell’articolo 23-ter della legge 7 agosto 2012, n.135, il periodo di efficacia della convenzione, da stipularsi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.),
è stato ridotto da 30 a 20 anni, diminuito, inoltre, del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipula della nuova convenzione.
La suddetta disposizione normativa produce effetti di notevole importanza per i titolari degli alloggi in quanto non soltanto riduce il periodo di validità della nuova convenzione ma, di fatto, nel caso di alloggi acquisiti da 20 anni e oltre, gli interessati che approfitteranno di tale opportunità avranno la possibilità, fin da subito,
di acquisire l’esclusiva proprietà dell’area senza più alcuna limitazione al libero godimento del bene in termini commerciali.
NOTA: per libero godimento si intende libertà di vendita, immagino, al prezzo massimo consentito.
[...]
A CHI SI RIVOLGE
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
Potranno richiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i soggetti che siano proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei Piani PEEP, già concesse in diritto di superficie, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’alloggio.
Rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione
Contestualmente alla suddetta trasformazione, i medesimi soggetti possono chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione.
La rimozione dei vincoli del prezzo di alienazione e del canone di locazione possono essere richiesti dai soggetti precedentemente indicati che abbiano già effettuato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o che siano proprietari di alloggi già concessi in diritto di proprietà (a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento).
[...]
NOTA: rimane comunque in vigore il vincolo del prezzo massimo.
Giusto?