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1) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992;
Buongiorno,
io sarei nel primo tipo di convenzioni. Ho infatti versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione e quindi sono libero di venderlo a chiunque.
Il notaio, a seguito sentenza Corte Suprema n° 18135 del 16 settembre 2015, esige che tra il comune e il sottoscritto si stipuli una convenzione che mi svincoli e quindi sia libero per la cessione anche a qualsiasi prezzo. Pertanto occorre, secondo il notaio, fare un atto a parte anche un secondo prima della compravendita. Ovvio che ci sono costi aggiuntivi di registrazione dell'atto e competenze notarili . . .
Secondo Lei non è possibile inserire la convenzione liberatoria nel medesimo atto di compravendita?
Spero di avere correttamente inserito il mio quesito!
Buona giornata,
Riccardo
2) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996;
3) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996;
4) Convenzioni in diritto di superficie;
Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:
- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;
- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convnzione;
- oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998.
Al secondo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996; si applicano i vincoli di cui all'art. 7 e 8 della L. 10/77 poi trasfusi negli art. 17 e 18 del DPR 380/2001 che prevede il vincolo del prezzo massimo di cessione da 20 a 30 anni dalla concessione del terreno.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Ter della L. 448/1998.
Terzo tipo di convenzioni, ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996 per cui non sono previsti vincoli diretti pertanto non occorre stipulare nessuna convenzione sostitutiva.
Nel quarto tipo di convenzioni ossia quelle per la concessione del diritto di superficie (fino a 99 anni) , si applica il comma 8 dell'art. 35 della Legge 865/1971 il quale prevede che la convezione debba prevedere:
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
Tali vincoli posso essere rimossi utilizzando lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 865/1971;
Ho trovato la formula applicata dal Comune di Decimomannu (CAGLIARI) in data 15 Marzo 2013 per la rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione:
Regola per l'affrancazione del prezzo massimo di cessione:
C = [[ ( Vv x 0,75) x 0,6 ] – Ocr] +P
dove:
C = corrispettivo totale da versare al comune;
Vv = valore venale del bene;
Ocr = oneri di concessione del diritto di superfici e/ proprietà dell’area rivalutati su base ISTAT .
P = 0.80% per ogni anno residuo, rispetto alla scadenza della convenzione
basta leggere gli ultimi post.Buonasera sto cercando di acquistare un'immobile a €250000.00 in una traversa di via della Pisana, ma l'agente immobiliare mi ha detto che su questo immobile c'è il diritto di superficie del comune per 99 anni rinnovabili e che volendo si potrebbe eliminare basta solo fare una domanda al comune e pagare una somma irrisoria di €5000.00, in questo caso mi domando come mai il proprietario dell'immobile non si sia liberato lui di questo piccolo problemino per come lo chiama l'agente, ora dopo aver letto su questo forum alcune situazioni simili legate al mese di ottobre/novembre 2015 dove si dice che questi immobili dovrebbero avere un valore di mercato molto più basso e che comunque chi compra non sarà mai veramente proprietario dell'immobile, mi chiedevo se ci fosse qualcuno che potesse darmi maggiori info e consigliarmi!!!
Grazie e buona giornata.
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