Santi60

Membro Attivo
Professionista
Equo canone.
Ho chiesto alla Regione via PEC lumi e conferme.
In allegato il form.

@iteleo sulla questione della locazione ad equo canone, a mio avviso, la situazione è un po’ più complicata di quanto possa sembrare e bisognerebbe vedere su quali basi la Regione ha affermato l’applicabilità di tale forma di locazione.

Cerco di spiegarmi meglio. La frase importante del modello di locazione che hai condiviso è quella con la riga sul margine sinistro: “Il canone annuo di locazione secondo quanto stabilito dalla Convenzione ex art. 35 legge 865/71 ovvero dalla Convenzione ex artt. 17/18 DPR 6/6/2001 n. 380 stipulata tra … e … “. Infatti, soprattutto nelle convenzioni più recenti stipulate dal Comune di Roma sulla base delle ultime deliberazioni di approvazione delle Bozze di Convenzione ex art. 35 legge 865/71, è presente, come criterio di determinazione del canone, una percentuale del prezzo massimo di cessione il cui calcolo, con criteri dettagliati, viene descritto nella medesima convenzione. Pertanto, in questi casi, anche il prezzo massimo di locazione ha un criterio oggettivamente chiaro ed inderogabile e, probabilmente, il parere della Regione si è basato sull’analisi del contenuto della specifica Convenzione associata all’appartamento su cui è stato richiesto il parere stesso.

Ma quella descritta sopra non è la generalità dei casi, poiché nel caso delle Convenzioni più vecchie, anche in questo il Comune di Roma si è distinto per ‘originalità creativa’, le Bozze approvate da vecchie Deliberazioni di cui ormai sono scaduti tutti i termini per ricorsi al TAR o al Presidente della Repubblica, contenevano un criterio per i canoni di locazione molto più vago del tipo: “Per quanto attiene alla determinazione del canone di locazione ed alla sua revisione periodica, si fa espresso rinvio alle norme della legge 27 luglio 1978 n. 392 ed eventuali successivi adeguamenti e modifiche”. Cioè non c’è alcun legame percentuale con il prezzo massimo di cessione, si fa, invece, riferimento ad una legge in vigore a suo tempo, che è quella dell’equo canone (la quale all’art 12 stabiliva: “Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato”), ma aprendo la strada a successivi adeguamenti e modifiche.

Ma la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del citato art. 12 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 "limitatamente alle locazioni abitative", quindi, al momento, nei casi di Convenzione con la vaga indicazione sopra citata la Legge da considerare sarebbe la n. 431/1998

Qualcuno in questo Forum ha sostenuto che la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 non sia applicabile ai casi in oggetto, ma dal combinato disposto fra il comma 2 dell’art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035 recante “Norme per l'assegnazione e la revoca nonché' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” che stabilisce: “Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata”, e la LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431, che stabilisce, alla lettera (b) del comma 2 dell’art. 1 (“Ambito di applicazione”): “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,((4-bis,)) 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) … OMISSIS … ;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale

cioè gli articoli 2, 3, 4,((4-bis,)) 7, 8 e 13 si applicano alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata in quanto esclusi dalla definizione di edilizia residenziale pubblica dal citato DPR.

Inoltre la LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431, al comma 4 dell’art. 14, stabilisce: “Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.”.

Quindi su quali basi la Regione Lazio può stabilire l’applicabilità della Legge sull’equo canone anche per le convenzioni in cui il vincolo sul canone di locazione risulta così vago come quello sopra citato?

Tutto questo discorso per dire che ciascuna Convenzione ex art. 35 legge 865/71 fa caso a se, poiché tale art. 35 stabilisce che le Convenzioni debbono includere l’indicazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione, ma non specifica nel dettaglio quali debbano essere tali criteri che sono, invece, stabiliti dalle Deliberazioni Regionali e Comunali. Ma se queste ultime sono vaghe e, conseguentemente, sono vaghe anche le Convenzioni stipulate utilizzando le Bozze approvate da tali Deliberazioni, la Regione ed il Comune non possono inventarsi regole diverse da quelle a suo tempo stipulate nelle Convenzioni. C’è qualcosa che mi sfugge?
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Pur non esssendo interessato all'affitto, mi sono interessato di questa tematica ponendo il quesito seguente alla Regione:

-----------

Spettabile Ufficio Legale,

vi scrivo per chiederle lumi su come procedere sulla questione di seguito riassunta.

Sono possessore di alloggio ERP e ho già l'autorizzazione a vendere o affittare tale alloggio essendo trascorsi 5 anni dall'assegnazione.


La mia Convenzione con il Comune stabilisce che il canone d'affitto deve essere stabilito secondo la legge 392/78 sull'equo canone.


Il SUNIA cui mi sono rivolto, dietro indicazione del Comune di Roma, per stimare tale canone mi ha detto che la legge 392/78 è stata sostituita dalla legge 431/1998 sul canone concordato.


Tuttavia, l'associazione Aerea 167 ha pubblicato sulla propria pagine web (http://www.area167.org/?p=523) un avviso con il quale invita tutti coloro i quali sonno affittuari di alloggi 167 a fare ricorso se non viene applicato loro la legge 392/78. essi sostengono infatti che la legge 431/98 non si applica loro ai sensi dell'art. 2 che ne esclude l'applicabilità:


art 2. "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale"

Sul sito della regione ho visto che stimate il canone di affitto come il 4,3% del prezzo massimo.


Vi chiedo quindi: quale legge si applica per stimare il canone di affitto e come posso fare a richiedere un parere ufficiale alla Regione per evitare qualsiasi problema in caso di controversia legale con il Comune?


La ringrazio per ogni utile consiglio che saprete darmi a riguardo


Inviata via PEC a: ediliziaresidenziale@regione.lazio.legalmail.it
in data 27.07.2016
@iteleo sulla questione della locazione ad equo canone, a mio avviso, la situazione è un po’ più complicata di quanto possa sembrare e bisognerebbe vedere su quali basi la Regione ha affermato l’applicabilità di tale forma di locazione.

Cerco di spiegarmi meglio. La frase importante del modello di locazione che hai condiviso è quella con la riga sul margine sinistro: “Il canone annuo di locazione secondo quanto stabilito dalla Convenzione ex art. 35 legge 865/71 ovvero dalla Convenzione ex artt. 17/18 DPR 6/6/2001 n. 380 stipulata tra … e … “. Infatti, soprattutto nelle convenzioni più recenti stipulate dal Comune di Roma sulla base delle ultime deliberazioni di approvazione delle Bozze di Convenzione ex art. 35 legge 865/71, è presente, come criterio di determinazione del canone, una percentuale del prezzo massimo di cessione il cui calcolo, con criteri dettagliati, viene descritto nella medesima convenzione. Pertanto, in questi casi, anche il prezzo massimo di locazione ha un criterio oggettivamente chiaro ed inderogabile e, probabilmente, il parere della Regione si è basato sull’analisi del contenuto della specifica Convenzione associata all’appartamento su cui è stato richiesto il parere stesso.

Ma quella descritta sopra non è la generalità dei casi, poiché nel caso delle Convenzioni più vecchie, anche in questo il Comune di Roma si è distinto per ‘originalità creativa’, le Bozze approvate da vecchie Deliberazioni di cui ormai sono scaduti tutti i termini per ricorsi al TAR o al Presidente della Repubblica, contenevano un criterio per i canoni di locazione molto più vago del tipo: “Per quanto attiene alla determinazione del canone di locazione ed alla sua revisione periodica, si fa espresso rinvio alle norme della legge 27 luglio 1978 n. 392 ed eventuali successivi adeguamenti e modifiche”. Cioè non c’è alcun legame percentuale con il prezzo massimo di cessione, si fa, invece, riferimento ad una legge in vigore a suo tempo, che è quella dell’equo canone (la quale all’art 12 stabiliva: “Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato”), ma aprendo la strada a successivi adeguamenti e modifiche.

Ma la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del citato art. 12 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 "limitatamente alle locazioni abitative", quindi, al momento, nei casi di Convenzione con la vaga indicazione sopra citata la Legge da considerare sarebbe la n. 431/1998

Qualcuno in questo Forum ha sostenuto che la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 non sia applicabile ai casi in oggetto, ma dal combinato disposto fra il comma 2 dell’art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035 recante “Norme per l'assegnazione e la revoca nonché' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” che stabilisce: “Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata”, e la LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431, che stabilisce, alla lettera (b) del comma 2 dell’art. 1 (“Ambito di applicazione”): “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,((4-bis,)) 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) … OMISSIS … ;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale

cioè gli articoli 2, 3, 4,((4-bis,)) 7, 8 e 13 si applicano alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata in quanto esclusi dalla definizione di edilizia residenziale pubblica dal citato DPR.

Inoltre la LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431, al comma 4 dell’art. 14, stabilisce: “Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.”.

Quindi su quali basi la Regione Lazio può stabilire l’applicabilità della Legge sull’equo canone anche per le convenzioni in cui il vincolo sul canone di locazione risulta così vago come quello sopra citato?

Tutto questo discorso per dire che ciascuna Convenzione ex art. 35 legge 865/71 fa caso a se, poiché tale art. 35 stabilisce che le Convenzioni debbono includere l’indicazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione, ma non specifica nel dettaglio quali debbano essere tali criteri che sono, invece, stabiliti dalle Deliberazioni Regionali e Comunali. Ma se queste ultime sono vaghe e, conseguentemente, sono vaghe anche le Convenzioni stipulate utilizzando le Bozze approvate da tali Deliberazioni, la Regione ed il Comune non possono inventarsi regole diverse da quelle a suo tempo stipulate nelle Convenzioni. C’è qualcosa che mi sfugge?
Ciao @Santi60 forse non ha letto ancora il mio successivo post con il quesito alla Regione.
Premetto che la mia convenzione all'art. 14 fa riferimento all'equo canone per cui mi baso sul mio tipo di convenzione.
La legge 431/98 esclude l'applicapibilità agli alloggi ERP.
Cito:
art 2. "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale"

Il mio quesito era per conoscere se la Regione, cui viene derogata la materia, avesse stabilito criteri per la determinazione del canone.
Per il Comune si applica l'equo canone e ti dico in privato chi me lo ha riferito.
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Pur non esssendo interessato all'affitto, mi sono fatto parte attiva per questa tematica ponendo il quesito seguente alla Regione che magari un domani potrebbe vedermi coinvolto:

-----------

Spettabile Ufficio Legale,

vi scrivo per chiederle lumi su come procedere sulla questione di seguito riassunta.

Sono possessore di alloggio ERP e ho già l'autorizzazione a vendere o affittare tale alloggio essendo trascorsi 5 anni dall'assegnazione.


La mia Convenzione con il Comune stabilisce che il canone d'affitto deve essere stabilito secondo la legge 392/78 sull'equo canone.


Il SUNIA cui mi sono rivolto, dietro indicazione del Comune di Roma, per stimare tale canone mi ha detto che la legge 392/78 è stata sostituita dalla legge 431/1998 sul canone concordato.


Tuttavia, l'associazione Aerea 167 ha pubblicato sulla propria pagine web (http://www.area167.org/?p=523) un avviso con il quale invita tutti coloro i quali sonno affittuari di alloggi 167 a fare ricorso se non viene applicato loro la legge 392/78. Tale associazione sostiene infatti che la legge 431/98 non si applica loro ai sensi dell'art. 2 che ne esclude l'applicabilità:


art 2. "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale"

Sul sito della regione ho visto che stimate il canone di affitto come il 4,3% del prezzo massimo.


Vi chiedo quindi: quale legge si applica per stimare il canone di affitto e come posso fare a richiedere un parere ufficiale alla Regione per evitare qualsiasi problema in caso di controversia legale con il Comune?


La ringrazio per ogni utile consiglio che saprete darmi a riguardo


Inviata via PEC a: ediliziaresidenziale@regione.lazio.legalmail.it
in data 27.07.2016

@iteleo , nella tua richiesta alla Regione hai solo indicato l'art. 2 della Legge 431/98 ma non la definizione di ERP riportata nel DPR su questo argomento che ho citato in un altro post quindi potresti ricevere una risposta anche errata (non tutti i Funzionari Pubblici conoscono tutte le Leggi e i Decreti e pochi di loro vanno a documentarsi oltre quanto esposto dal richiedente il parere ...).
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
@iteleo , nella tua richiesta alla Regione hai solo indicato l'art. 2 della Legge 431/98 ma non la definizione di ERP riportata nel DPR su questo argomento che ho citato in un altro post quindi potresti ricevere una risposta anche errata (non tutti i Funzionari Pubblici conoscono tutte le Leggi e i Decreti e pochi di loro vanno a documentarsi oltre quanto esposto dal richiedente il parere ...).
ecco il punto nella mia convenzione dove si fa riferimento all'equo canone:
upload_2016-8-18_10-29-7.png

per cui si deve trovare una norma o determinazione comunale/regionale con la quale si dice che per il calcolo si applica il canone concordato invece che l'equo canone. Ecco perchè ho scritto in Regione.
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Ciao @Santi60 forse non ha letto ancora il mio successivo post con il quesito alla Regione.
Premetto che la mia convenzione all'art. 14 fa riferimento all'equo canone per cui mi baso sul mio tipo di convenzione.
La legge 431/98 esclude l'applicapibilità agli alloggi ERP.
Cito:
art 2. "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale"

Il mio quesito era per conoscere se la Regione, cui viene derogata la materia, avesse stabilito criteri per la determinazione del canone.
Per il Comune si applica l'equo canone e ti dico in privato chi me lo ha riferito.
Aspetto la tua conicazione privata, ma la legge statale (DPR 1035/72) esclude gli interventi di edilizia convenzionata (come i nostti) dalla definizione di ERP quantomeno per le questioni inerenti le locazioni. Ritengo che ka 431/98 escluda gli alloggi ERP dalla sua applicabilità proprio perchè esistono leggi/decreti come quello che ho citato io che ne regolano le locazioni, ma se rali disposizioni escludono a loro volta gli alloggi di Edilizia Convenzionata la 431/98 diventa l"unica legge applicabile, salvo specifiche indicazioni oontrarie riportate in Convenzione.
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Aspetto la tua conicazione privata, ma la legge statale (DPR 1035/72) esclude gli interventi di edilizia convenzionata (come i nostti) dalla definizione di ERP quantomeno per le questioni inerenti le locazioni. Ritengo che ka 431/98 escluda gli alloggi ERP dalla sua applicabilità proprio perchè esistono leggi/decreti come quello che ho citato io che ne regolano le locazioni, ma se rali disposizioni escludono a loro volta gli alloggi di Edilizia Convenzionata la 431/98 diventa l"unica legge applicabile, salvo specifiche indicazioni oontrarie riportate in Convenzione.
ti ho già mandato il msg privato. Capisco il tuo punto e lo approfondirò con la mia fonte. poi vi farò sapere
 
F

fortufortu

Ospite
questo che segue è scritto sulla delibera 13 (ultima) che tra l'altro non si trova on line all'albo pretorio.
Chiamo spesso a Risorse per Roma e di "eseguibile" non mi risulta dato seguito dal momento che al telefono a tutte le ore della mattinata nessuno risponde.
:occhi_al_cielo:

12


L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che

risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. Turchi
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
ecco il punto nella mia convenzione dove si fa riferimento all'equo canone:
Vedi l'allegato 13265
per cui si deve trovare una norma o determinazione comunale/regionale con la quale si dice che per il calcolo si applica il canone concordato invece che l'equo canone. Ecco perchè ho scritto in Regione.
La Convenzione che hai riportato e' proprio una di quelle "vaghe" e da qui andare a giustificare l'applicazione dell'Equo Canone (poi "Equo" per chi? Se non ci si paga neppure l'IMU lo definirei "Iniquo Canone") e' proprio una bella arrampicata sugli specchi con un bel po di sapone ...
 

lupin3

Membro Attivo
Privato Cittadino
La mail l'ho inviata già, appena e se mi rispondono vi faccio sapere.
Con Berdini direi di chiedere un appuntamento in quanto in caso di mail lui intereserebbe il IX Dipartimento e quindi taralucci e vino.
In alternativa proporrei di associarci a @Dipiero nel suo ricorso al TAR o mandare una mail all'Avv Perticaro per chiedere se intende rappresentarci in un ricorso straordinario al Capo dello Stato
Penso che se riusciste (una delegazione di esperti qui del forum) ad avere un incontro faccia a faccia con berdini sarebbe la migliore soluzione e forse quella che farebbe capire bene le inesattezze di questa delibera..
 

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