Estrapolo dalla delibera della Corte dei Conti lombarda su citata:No il contributo di costruzione, introdotto con la bucalossi, si compone del costo di costruzione + gli oneri concessori (OO.UU.), bastava veramente scrivere "contributo di costruzione" e non c'era spazio ad altre interpretazioni, e @boccio @santi @Quiet @Mobil @mestesso ecc ecc stavamo tutti a pensare a cosa fare questo week end (ogni uno per cavoli suoi)
"Conviene ricordare anche che il corrispettivo per le opere di urbanizzazione previsto dall’art. 35 della legge n. 865/1971 è commisurato al costo delle opere da realizzarsi concretamente nella zona e differisce dal contributo da pagare all’atto del rilascio della concessione di costruzione, che ha natura contributiva, rappresentando un corrispettivo delle spese che la collettività si addossa per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che il concessionario ottiene per effetto della trasformazione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato sul punto che “il contributo per il rilascio della concessione edilizia imposto dalla L. 28.1.1977 n. 10, commisurato agli oneri di urbanizzazione, ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall’esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tener conto dell’utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita, mentre ha diversa natura il rimborso delle spese di urbanizzazione effettivamente sostenute dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 35, XII comma, L. 22.10.1971, n. 865, essendo rivolto a determinare il prezzo di cessione ossia a reintegrare il Comune del costo sostenuto per l’espropriazione, l’urbanizzazione e l’ulteriore trasferimento dell’area” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4687/2014 del 15 settembre 2014)."