realessandro
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La retrocessione è la soluzione migliore. In subordine valutare l'ipotesi ( con un legale) che il donatario-cedente presti fidejiussione congiuntamente agli altri potenziali eredi . La garanzia dovrebbe convergere sulla tutela da evizione fino al compimento del ventennio dalla data di donazione.
Se emergesse un erede non noto o minore i fideiussori ( al fine di evitare di essere chiamati a rispondere della garanzia) in vita dovranno tacitarlo con denaro per la sua eventuale pretesa.
Se c'è in ballo un mutuo và coinvolta la banca .
La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata su un normale pezzo di carta. Non c'è scritto da nessuna oparte che l'esclusiva delle fideiussioni spetti a banche o assicurazioni.
vedi codice civile
Facci sapere, per arricchimento di tutti, come è andata a finire
Capo XXII
Della fideiussione
Art. 1936.-Nozione.-
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.--La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art. 1938.
Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.
Art. 1940.
Fideiussore del fideiussore.
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941.
Limiti della fideiussione.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.--Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.--La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1943.
Obbligazione di prestare fideiussione.
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944.
Obbligazione del fideiussore.
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.--Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art. 1946.
Fideiussione prestata da più persone.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Art. 1947.
Beneficio della divisione.
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Art. 1948.
Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Se emergesse un erede non noto o minore i fideiussori ( al fine di evitare di essere chiamati a rispondere della garanzia) in vita dovranno tacitarlo con denaro per la sua eventuale pretesa.
Se c'è in ballo un mutuo và coinvolta la banca .
La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata su un normale pezzo di carta. Non c'è scritto da nessuna oparte che l'esclusiva delle fideiussioni spetti a banche o assicurazioni.
vedi codice civile
Facci sapere, per arricchimento di tutti, come è andata a finire
Capo XXII
Della fideiussione
Art. 1936.-Nozione.-
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.--La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art. 1938.
Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.
Art. 1940.
Fideiussore del fideiussore.
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941.
Limiti della fideiussione.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.--Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.--La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1943.
Obbligazione di prestare fideiussione.
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944.
Obbligazione del fideiussore.
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.--Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art. 1946.
Fideiussione prestata da più persone.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Art. 1947.
Beneficio della divisione.
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Art. 1948.
Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.