Infatti, sarebbe anche a mio avviso più giusto se la commissione fosse chiesta al venditore che da l'incarico ad una agenzia immobiliare di vendergli l'appartamento. Ed è altrettanto giusto che un acquirente paghi se questi si rivolge ad un AI dandogli l'incarico di trovargli una casa.
A mio avviso è invece tanto sbagliata quanto diffusa, l'usanza di accettare incarichi gratis o quasi dal venditore con la speranza di rifarsi con una provvigione salata richiesta all'acquirente che risponde ad un annuncio.
Questo e' quanto dice la nostra legislazione sulla figura dell'Agenti Immobiliari
a regolare la materia ci sono 6 generici articoli del Codice Civile (relativi ai mediatori in generale e nemmeno solo a quelli immobiliari), che vanno dal 1754 al 1759.
:
1754. Mediatore.
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. ( da qui le differenze col mediatore a titolo oneroso )
[Significa, fra l'altro, che è fatto divieto di vendere immobili, ad esempio, appartenenti alla tua stessa agenzia immobiliare.
1755. Provvigione.
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
[Il concetto di "affare concluso" non va inteso come "andato a buon fine". In sostanza l'acquirente è venuto a conoscenza dell'accettazione, da parte del venditore, della propria proposta d'acquisto. Cosa che si concretizza nel preliminare di compravendita. Al preliminare la giurisprudenza stabilisce che l'affare vada considerato "concluso" e che matura il diritto alla provvigione, il cui importo, solitamente espresso in percentuale, è variabile.] Cosa superata con le ultime sentenze in merito alla proposta/preliminare
1756. Rimborso delle spese. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
1757. Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
[Ad esempio, nelle compravendite immobiliari una condizione sospensiva si ha allorché l'acquirente non ha la certezza di ottenere un mutuo sufficiente.
Tuttavia, non volendo lasciarsi sfuggire l'immobile, sottoscrive ugualmente la proposta d'acquisto vincolando però la validità della stessa all'ottenimento del finanziamento.
Se il venditore accetta la proposta essa diventa valida solo se viene erogato il finanziamento in esame.
Se viene erogato si conclude l'affare, altrimenti non se ne fa niente e non ci sono obblighi per nessuno, né provvigione dovuta.
Sempre nel settore immobiliare un caso di condizione risolutiva può verificarsi allorché viene acquistato un immobile in costruzione.
Qualora i lavori non possano essere terminati, ad esempio per una mancata concessione edilizia, la compravendita immobiliare è nulla.
La nullità non toglie al mediatore il diritto alla provvigione, oltretutto la clausola risolutiva viene espressa nel preliminare di compravendita.
Discorso analogo (il contratto è annullabile o rescindibile) se il mediatore non era a conoscenza della causa di invalidità.
1758. Pluralità di mediatori.
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
1759. Responsabilità del mediatore.
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
[In questo unico articolo ci sono i doveri del mediatore che, sostanzialmente, sono soltanto comunicare ai clienti quello che sa dell'immobile e verificare l'identità di chi firma un preliminare od un assegno....]
Spero di essere stato abbastanza esaustivo