alla domanda sui termini di prescrizione, la risposta tecnica qual'è?
sarei curioso anch'io di sapere da dove saltano fuori i 10 anni di cui si parla
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alla domanda sui termini di prescrizione, la risposta tecnica qual'è?
.. per fortuna che c'è anche Umberto! Qui per poco facevo scoppiare la guerra....
POtrebbe essere anche una difformità riguardante il condominio, e nelle vecchie compravendite hanno sorvolato, anche se erano a conoscenza.
il tecnico non mi ha saputo dare certezza della famosa prescrizione perchè è più una cosa legale. il legale mi dice che è più una cosa tecnica:e allora???????????
Sandra, com'è possibile che sei in causa dal 2005 e ancora ti chiedi se la prescrizione vale o no?
Il tuo Avvocato come ti ha difeso fin'ora? ....... sulla base del COD.CIV.Art. 1495 che recita così:
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
sarei curioso anch'io di sapere da dove saltano fuori i 10 anni di cui si parla
sei un legale? no! allora non creiamo confusione. la difformità del condominio non è un vizio che rende la cosa meno idonea all'uso destinato, ma siamo di fronte a delle difformità, abusi edilizi, difetti strutturali in pratica siamo di fronte all'ipotesi della vendita di aliud pro alio e di conseguenza non si applica la normativa sui vizi Art. 1495, ma Art. 2946 che prevede una prescrizione decennale
La vendita di aliud pro alio è ravvisabile soltanto nel caso in cui la cosa consegnata sia del tutto diversa da quella contrattata, in quanto appartenente ad un genere merceologicamente distinto, mentre si ha, invece, vizio redibitorio se la cosa, pur presentando delle alterazioni che ne menomano la idoneità funzionale, coincide per la sua natura con quella richiesta dall'acquirente
difformità riscontrate: modifiche prospettiche, altezza interna abitazione maggiore di 10 cm rispetto a quanto autorizzato;modifiche del balcone sia in termini di sagoma che di superficie.Parti condominiali:maggior altezza edificio di 35 cm; maggior dimensioni in pianta dell'edificio di circa 15 mq;riduzione delle distanze dei confini;modifica interna del vano scale.
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