Premetto di non avere avuto mai segretarie o collaboratori; ma definire mediazione l'attività di dare info al telefono mi pare decisamente fuori dalla realtà.
qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente. Cass. civile, sez. III del 2010 numero 16623 (16/07/2010) e ord. 27482 del 28/10/2019. Quindi non penso che se le informazioni le dai per telefono cambi qualche cosa. Per questo, colui che da informazioni deve essere una persona qualificata e preparata che ben conosce la differenza tra un diritto di proprietà e un diritto di superficie o di usufrutto, che ben sa cosa sia una azione revocatoria e una azione di riduzione, e la differenza tra una condizione sospensiva e risolutiva, caparra confirmatoria e penitenziale. Tutte cose che la maggior parte dei collaboratori non sanno ed è per questo che è richiesto il superamento di un esame dove si dimostra di avere le competenze professionali.