Buonasera,
sul preliminare è stata specificata la seguente frase:
nell’ipotesi che il conduttore non rilasci spontaneamente detto immobile alla data del 31.1.2020 ma lo rilasci (spontaneamente o non) ad una data successiva al 28.2.2020 che, pertanto, non permetta di procedere con l’atto a rogito notarile entro il 28.2.2020, le Parti potranno decidere se concordare la posticipazione dell’atto a rogito notarile a data da stabilire per iscritto oppure, di risolvere la presente promessa di vendita con la restituzione della caparra confirmatoria versata in data odierna dalla parte acquirente, ed ogni eventuale richiesta di risarcimento dei danni effettivamente patiti, a qualsiasi titolo e ragione, da parte acquirente dovrà essere documentata e formalizzata a parte venditrice affinché quest’ultima possa procedere per il relativo ristoro nei confronti del conduttore.
Vi chiedo: per danni si può intendere quanto pagato per la perizia, le polizze assicurative stipulate per l'ottenimento del mutuo, le spese di agenzia sostenute ed ogni altro eventuale onere richiesto dalla banca?
Io sapevo che se il venditore è inadempiente deve restituire il doppio della caparra, ma senza voler arrivare a tanto almeno il rimborso di tutte le spese sostenute.
Inoltre se a noi scade la delibera non è rischioso scrivere "le Parti potranno decidere se concordare la posticipazione dell’atto ", nel senso che se il venditore vuole posticipare, ma noi non abbiamo più la delibera la ragione di chi dei 2 prevale?
Grazie mille