... vedi che sono dell'era precedente....... IPhone...
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E' il chiarimento ai miei dubbi nati all'inizio della discussione.Soluzione non consigliabile....:
quanto a parare i colpi bassi, suggerirei il Galaxy S3, se non altro per le dimensioni. Quanto al wc, non ne consiglierei nessuno...; è alquanto sgradevole e pacchiano far sentire lo sciacquone mentre parli.... : non sia mai poi che fosse accesa anche la telecamera...
Quanto alla citazione, contraccambio i ringraziamenti, ma credo ci sia un'inesattezza della cui paternità non vorrei passare ai posteri.
La penale dei 36 mesi c'è qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta: art. 3, c.3 e 5.
Ora l'art. 3, c. 1, lettera g) dà la possibilità di disdetta al locatore che intenda vendere l'immobile.
Anche qui, non saprei dire con certezza, se questo intenda significhi che deve già avere il compratore, o in alternativa se la vendita non si verifichi nei 12 mesi, questo evento sia considerato illegittimo.
Sul punto una maggiore chiarezza non avrebbe guastato.
Sarei però propenso a ritenere che in un caso come questo, come conduttore pretenderei oltre che indicazione d'importo , anche gli estremi del preliminare di compravendita.
Questo è infatti implicitamente indicato dall'art. 38-39 della 392/78 cui la 431 fa riferimento.
Concluderei quindi che il locatore può anche iniziare a dare disdetta con 6 mesi di preavviso rispetto alla scadenza, ma come locatore aspetterei a liberare l'alloggio al ricevimento della notifica del preliminare o contratto, considerando che avrei ancora 60-90 giorni per decidere se esercitare la prelazione o liberare definitivamente i locali.
... io invece di solito mi interrogo per darmi una risposta. Ma il risultato sembra non cambiare....Io mi interrogo per interrogare
non sono così bravo, se mi interrogo è perchè non so, quindi potrei darmi una risposta errata.... io invece di solito mi interrogo per darmi una risposta. Ma il risultato sembra non cambiare....
Buona notte.
p.s.: Alle ultime domande di bmb non saprei rispondere, non ho idea; credo comunque tutto sia fattibile: certamente un Agenti Immobiliari potrebbe farsi carico delle incombenze....: non aspettano altro...
Sarei però propenso a ritenere che in un caso come questo, come conduttore pretenderei oltre che indicazione d'importo , anche gli estremi del preliminare di compravendita.
Questo è infatti implicitamente indicato dall'art. 38-39 della 392/78 cui la 431 fa riferimento.
Dove leggi che come conduttore, negli artt. 38 e 39 della 392/78, puoi pretendere gli estremi del preliminare?
Sarei però propenso a ritenere che in un caso come questo, come conduttore pretenderei oltre che indicazione d'importo , anche gli estremi del preliminare di compravendita.
Questo è infatti implicitamente indicato dall'art. 38-39 della 392/78 cui la 431 fa riferimento.
Piuttosto farei una domanda: la legge riconosce al conduttore la prelazione, se si è nel caso dell'art. 3 comma g)
Ma nelle Disposizioni finali, all'art. 13. Patti contrari alla legge, non viene però espressamente citato l'eventuale accordo contrattuale atto ad escludere la prelazione: sarebbero contrari alla legge solo i patti atti a riconoscere di fatto un canone superiore a quello scritto sul contratto ed eventuali deroghe ai limiti di durata.
La prelazione quindi propenderei a ritenere possa essere preventivamente esclusa in sede contrattuale. Cosa ne pensate? Pennylove... serve una tua precisazione.
Vuol dire che l'esclusione della prelazione dal contratto può valere successivamente
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