senza entrare nel merito della metodologia d'uso della cd "intesa preliminare precontrattuale di compravendita", va detto, come si evince chiaramente dalla modulistica fiaip relativa, che in tale fattispecie la parte che si tira indietro può essere chiamata, al massimo, a risarcire i danni derivanti dalla responsabilità precontrattuale (tutti da dimostrare e quantificare).
la perdita del deposito cauzionale mi pare assolutamente fuori luogo e non giustificata, se lo stesso non è imputato a caparra confirmatoria a seguito della conclusione di un valido contratto preliminare. infatti il modulo di "intesa preliminare precontrattuale di compravendita" predisposto da fiaip non comprende il versamento di un deposito cauzionale, proprio perché non è giustificabile. in pratica è una lettera di intenti con eventuale accettazione, senza passaggi di danaro.
basterebbe attenersi alla modulistica fiaip...dato che tra l'altro è una delle poche a norma di legge