La responsabilità era riferita al notaio e al mediatore (cc 1759)
vedi ad esempio questa sentenza:
http://www.studiolegalecirulli.it/sentenze2012/10296-2012.htm
Dove il notaio non informa al rogito l'acquirente della mancanza del certificato di agibilità.
E questo riguardava l'informazione.
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Io nella risposta mi riferivo agli altri immobili ovvero immobili non di nuova costruzione.
Cosa centrano le clausole di impegno del venditore in questo caso mi sfugge.
Se l'acquirente dichiara esplicitamente di rinunciare al requisito dell'agibilità non serve nessun impegno da parte del venditore (questo non significa che l'acquirente non possa volerlo in cambio della rinuncia).
E' comunque opportuno che la rinuncia al requisito dell'agibilità sia chiara anche nel preliminare; la semplice informazione di non esistenza del certificato di agibilità potrebbe non essere sufficiente.
Per quel che riguarda gli immobili di nuova costruzione invece il notaio puo' comunque rogitare anche se non c'e' la richiesta del certificato di agibilità da inserire nell'atto e qui ci possono essere due possibilità:
1) Il venditore si impegna a richiederlo e viene informato che qualora non adempia ne subirà le conseguenze.
2) Le parti si accordano che l'obbligo ricada sull'acquirente e l'acquirente viene informato delle conseguenze che l'innosservanza di tale obbligo comporta.
Vedi questo documento
http://www.notariato.it/it/primo-pi...eriali/diritto-urbanistico-in-genere/4512.pdf
pagina 10.