undertherain

Membro Attivo
Privato Cittadino
Già, anch'io ho visto il discorso dei 30-60 gg..
Sinceramente sono sotto per fare rogito LUN, MAR o MER della prossima settimana, altrimenti vado di... fucile a pompa su eBay.
Dopo tale rogito... mi sa che li farò il prima possibile, sperando non esca nessuno a controllare.
60gg. di attesa sono sinceramente troppi.
Dove posso controllare questa cosa dell'ASL o meno?
Su che documento?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Già, anch'io ho visto il discorso dei 30-60 gg..
Sinceramente sono sotto per fare rogito LUN, MAR o MER della prossima settimana, altrimenti vado di... fucile a pompa su eBay.
Dopo tale rogito... mi sa che li farò il prima possibile, sperando non esca nessuno a controllare.
60gg. di attesa sono sinceramente troppi.
Dove posso controllare questa cosa dell'ASL o meno?
Su che documento?
Il costruttore dovrebbe sapere cosa ha presentato.
 

Natalia Vincitrice

Nuovo Iscritto
Utente Espulso
Privato Cittadino
Il costruttore o chi ha presentato la DIA deve chiedere il Certificato di Agibilità (non di abitabilità) 30 giorni prima della fine dei lavori. Ma se l'acquirente è messo a conoscenza di mancanza di tale certificato e accetta l'immobile, il notaio comunque stipula l'atto di compravendita.
Tale Certificato spesso viene richiesto dalle banche come condizione per l'erogazione di mutuo.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Il costruttore o chi ha presentato la DIA deve chiedere il Certificato di Agibilità (non di abitabilità) 30 giorni prima della fine dei lavori. Ma se l'acquirente è messo a conoscenza di mancanza di tale certificato e accetta l'immobile, il notaio comunque stipula l'atto di compravendita.
Tale Certificato spesso viene richiesto dalle banche come condizione per l'erogazione di mutuo.
A dire il vero la legge 380/2001 art 25 dice che deve essere richiesto 15 giorni dall'ultimazione di finitura dei lavori. Poi ci sono le eventuali variazioni sul tema a livello regionale.
 

Rosa1968

Membro Storico
Il costruttore o chi ha presentato la DIA deve chiedere il Certificato di Agibilità (non di abitabilità) 30 giorni prima della fine dei lavori. Ma se l'acquirente è messo a conoscenza di mancanza di tale certificato e accetta l'immobile, il notaio comunque stipula l'atto di compravendita.
Tale Certificato spesso viene richiesto dalle banche come condizione per l'erogazione di mutuo.
Natalia per le case in costruzione non funziona così non é sufficiente mettere a conoscenza l'acquirente Bla Bla Bla ma bisogna allegare la richiesta di rilascio del certificato diversamente il notaio non può rogitare.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Natalia per le case in costruzione non funziona così non é sufficiente mettere a conoscenza l'acquirente Bla Bla Bla ma bisogna allegare la richiesta di rilascio del certificato diversamente il notaio non può rogitare.
Per gli altri immobili non basta la semplice conoscenza ma serve l'esplicita dichiarazione di rinuncia del requisito di agibilità da parte dell'acquirente.
L'informazione della mancanza del requisito mette solo al riparo l'eventuale mediatore (o il notaio) da sue responsabilità.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Riporto quanto avevo scritto in altro 3d:

La stipula di un atto di vendita avente ad oggetto un fabbricato privo del certificato di agibilità è giuridicamente possibile e lecita [ex art. 28, co. 2°, L. n. 89/1913 (Legge Notarile): il notaio non può rifiutarsi di stipulare un atto di trasferimento in assenza di agibilità, se espressamente richiesto dalle parti, essendo obbligato alla stipula in forza dell’art. 27 della stessa legge.]
In tal caso, peraltro, è opportuno che in atto la parte acquirente si renda edotta della mancata richiesta e del mancato rilascio, precisando espressamente di nulla avere a eccepire al riguardo con pieno esonero della parte venditrice da qualsiasi responsabilità.

"Il notaio è tenuto ad informare la parti, consigliandole di inserire in atto apposite clausole per impegnare la parte venditrice a chiedere il rilascio del documento, ovvero per accollare all’acquirente l’onere di ottenerne il rilascio, oppure ancora per far prendere atto della carenza del documento esonerando l’alienante da responsabilità al riguardo."

L’importante è che dall’atto risulti l’accordo con cui le parti trasferiscono all’acquirente l’obbligo di procurare l’agibilità.

In assenza di esplicite previsioni contrattuali, l’obbligo di procurare l’ottenimento del certificato continua a gravare sull’alienante.
 

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