Profili formali nel caso di trasferimenti immobiliari:
Non vi è alcun obbligo di citare gli estremi della comunicazione preventiva in eventuali atti traslativi o divisionali aventi per oggetto fabbricati che siano stati oggetto di interventi edilizi ricompresi tra quelli elencati nell’art. 6, c.2, T.U. D.P.R. 380/2001 (nuovo testo). Infatti le menzioni prescritte a pena di nullità dall’art. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall’art. 46 del T.U. D.P.R. 380/2001 riguardano i soli titoli edilizi che hanno autorizzato o la costruzione del fabbricato ovvero la sua eventuale ristrutturazione (cd. “maggiore”) (6). Non è invece obbligatoria la menzione degli estremi dei titoli abilitativi edilizi per tutti gli altri interventi sull’esistente diversi dalla “ristrutturazione maggiore” (come ad esempio gli interventi di manutenzione straordinaria o gli altri interventi riconducibili all’art. 6, c.2, T.U. D.P.R. 380/2001 nuovo testo)
Benché non obbligatorio, può, comunque, essere opportuno, anche nei casi di cui all’art. 6, c.2, T.U. D.P.R. 380/2001 (nuovo testo) riportare in atto gli estremi della comunicazione preventiva introdotta dalla legge 73/2010 (se presentata mediante procedura telematica, dovranno essere riportati gli estremi della ricevuta informatica);
Si tratterà, ovviamente, di dichiarazione facoltativa, non obbligatoria, in quanto la sua mancanza non determinerà la nullità dell’atto; si tratterà peraltro di dichiarazione quanto mai opportuna, per offrire un quadro completo della “storia urbanistico-edilizia” dell’immobile, anche al fine di garantire alla parte acquirente l’acquisizione di un edificio conforme alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. Vi è, infatti, in materia anche un’esigenza di TUTELA della parte acquirente, circa le qualità del bene oggetto di vendita.
In caso di immobili vincolati, può essere opportuno, in quest’ottica di informativa completa della parte acquirente, citare anche gli estremi dell’autorizzazione ex art. 21 D.Lgs 42/2004.