sarda81

Membro Attivo
Agente Immobiliare
E se tu trovassi una persona che si sostituisce al contratto al posto tuo?
Nel senso che tu gli dici che vai via e gli stai presentando un altra persona che sarebbe disposta a prendere in affitto l appartamento al tuo posto, naturalmente facendogli un nuovo contratto e rinunciando alla penale per il tuo recesso!!
 

nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
Condivido chi ha citatdo contrattualo come causale di recesso legale del conduttore i "gravi motivi".
Ciò deriva dall'art.4 della legge 392/78, che recita:
4 Recesso del conduttore
E' in facoltà delle delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora riccorano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.


Poichè nel caso del 3D non vi è previsione di recesso libero ( con i 6 mesi di preavviso ), opera solo la norma generale : qualora ricorrano gravi motivi .
Tali "gravi motivi" non sono presenti nel caso del 3D e pertanto è dovuto il pagamento fino alla naturale scadenza del contratto.

Se mattia170 potesse procurare una proposta di aspirante al subentro al contratto, potrebbe tentare un accordo con il locatore una transazione più favorevole.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La locazione viene convenuta in anni 4 (quattro) con inizio dal.... e termine il.... e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo qualora non venga data , da una delle parti , formale disdetta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 6 ( sei ) mesi prima della scadenza. Entro la scadenza il conduttore si impegna ed obbliga a liberare i locali senza alcuna comunicazione del locatore e ciò per patto espresso e convenuto. Qualora il conduttore dovesse decidere di interrompere unilateralmente il rapporto locativo prima della quarantaduesima mensilità di locazione, lo stesso accetta e si obbliga a corrispondere al locatore una penale pari ai canoni residui non ancora versati fino alla concorrenza della quarantottesima mensilità.


Francamente non mi è mai capitato finora di imbattermi in una formulazione contrattuale di questo tipo. Nei contratti ad uso abitativo “liberi” a volte è previsto l’inserimento di una clausola attributiva di recesso al conduttore, da esercitarsi in qualsiasi momento, indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi e urgenti motivi (art. 4, co. 1, legge n°392/1978), ma, in considerazione dell’agevolazione fatta dal locatore al conduttore, il medesimo si obbliga, per patto espresso, a recedere dal contratto a partire ad esempio dalla fine del primo anno, sempre con il termine semestrale di preavviso, come a dire “Te ne puoi andare quando vuoi, ma mi devi garantire il pagamento di almeno 12 mensilità”, disposizione quest’ultima che sarebbe impossibile pattuire in un contratto del tipo assistito che deve riprodurre testualmente i modelli ministeriali di cui al DM 30 dicembre 2002 ovvero in un contratto ad uso diverso dall’abitazione, dove vige l’art. 79 della legge n°392/1978 che incide negativamente sull’autonomia contrattuale delle parti, di cui al co. 1 dell’art. 1322 del codice civile, nel senso che la limita fortemente.

Venendo al caso di specie, ad avviso di chi scrive, il patto contrattuale in discorso finalizzato a "blindare" la durata contrattuale (su cui peraltro va posta l’attenzione del conduttore, richiamandolo alla fine del contratto e che richiede una firma in più) potrebbe ritenersi legittimo e vincolante, in presenza di recesso sine causa (vedi sopra), ma espone il locatore a impugnazione e relativo contenzioso in sede conciliativa (mediazione) e, nel caso in cui si verificasse l’impossibilità di raggiungere un accordo bonario, in sede giudiziale, ma in tale sede un giudice difficilmente disporrebbe il riconoscimento al locatore di più dei 6 mensilità prescritte per legge, che è il tempo ritenuto adeguato, se non proprio sicuro, dal Legislatore per consentire al locatore di risistemare l’immobile precedentemente locato e trovare un altro inquilino che gli corrisponda lo stesso canone, e cioè quello stabilito dalla legge.
 

nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
mattia 170 ha proprio timore di essere trascinato in contenzioso ed io gli do ragione dato il tipo di locatore, che invece ha l'avvocato a libro-paga.
Il locatore ha dalla sua le norme di legge. Lo stesso Sunia è stato prudente.
 

mattia170

Membro Junior
Privato Cittadino
Francamente non mi è mai capitato finora di imbattermi in una formulazione contrattuale di questo tipo. Nei contratti ad uso abitativo “liberi” a volte è previsto l’inserimento di una clausola attributiva di recesso al conduttore, da esercitarsi in qualsiasi momento, indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi e urgenti motivi (art. 4, co. 1, legge n°392/1978), ma, in considerazione dell’agevolazione fatta dal locatore al conduttore, il medesimo si obbliga, per patto espresso, a recedere dal contratto a partire ad esempio dalla fine del primo anno, sempre con il termine semestrale di preavviso, come a dire “Te ne puoi andare quando vuoi, ma mi devi garantire il pagamento di almeno 12 mensilità”, disposizione quest’ultima che sarebbe impossibile pattuire in un contratto del tipo assistito che deve riprodurre testualmente i modelli ministeriali di cui al DM 30 dicembre 2002 ovvero in un contratto ad uso diverso dall’abitazione, dove vige l’art. 79 della legge n°392/1978 che incide negativamente sull’autonomia contrattuale delle parti, di cui al co. 1 dell’art. 1322 del codice civile, nel senso che la limita fortemente.

Venendo al caso di specie, ad avviso di chi scrive, il patto contrattuale in discorso finalizzato a "blindare" la durata contrattuale (su cui peraltro va posta l’attenzione del conduttore, richiamandolo alla fine del contratto e che richiede una firma in più) potrebbe ritenersi legittimo e vincolante, in presenza di recesso sine causa (vedi sopra), ma espone il locatore a impugnazione e relativo contenzioso in sede conciliativa (mediazione) e, nel caso in cui si verificasse l’impossibilità di raggiungere un accordo bonario, in sede giudiziale, ma in tale sede un giudice difficilmente disporrebbe il riconoscimento al locatore di più dei 6 mensilità prescritte per legge, che è il tempo ritenuto adeguato, se non proprio sicuro, dal Legislatore per consentire al locatore di risistemare l’immobile precedentemente locato e trovare un altro inquilino che gli corrisponda lo stesso canone, e cioè quello stabilito dalla legge.


Quindi difficilmente il giudice riterrebbe valida una penale pari a tutto il canone di locazione di 4 anni ?
 

mattia170

Membro Junior
Privato Cittadino
E se tu trovassi una persona che si sostituisce al contratto al posto tuo?
Nel senso che tu gli dici che vai via e gli stai presentando un altra persona che sarebbe disposta a prendere in affitto l appartamento al tuo posto, naturalmente facendogli un nuovo contratto e rinunciando alla penale per il tuo recesso!!


Sarebbe la soluzione più logica e a me andrebbe benissimo ! Io infatti non voglio creare problemi.. Voglio dire... Ho firmato un contratto che DOVEVO leggere meglio e ho sbagliato quindi me ne assumo le colpe e sono disposto ad andare incontro al locatore.. Il problema è che lui non mi vuole venire incontro! PER ORGOGLIO è lui che la deve aver vinta capito con che tipo ho a che fare? Lui dice.... " A me non me ne frega niente! Tu resti o mi paghi comunque vada " .. So che ha fatto causa anche a gente che aveva giustificato motivo tipo il licenziamento o il trasferimento per motivi di lavoro!! Siccome in quel caso è come se avesse perso, o come se il suo ego fosse in qualche modo calpestato, allora lui ti fa causa e in qualche modo ti fa spendere qualcosa creandoti comunque fastidio! Della serie... " Ok hai vinto ma ti farò spendere dei soldi " .. Ma come si fa a fare causa a uno che è stato licenziato poveraccio! Cha faccia tosta ci vuole!

Io sono disposto a pagare i sei mesi della disdetta ( 3120 ), altri sei mesi di penale ( 3120 ), gli lascio il deposito cauzionale ( 1560 ) e in più gli pago anche l'agenzia ( 600 ) per trovare un'altro inquilino..

Totale degli extra oltre i sei mesi di disdetta 5160 euro..

Bene....

La sua risposta è stata no.
 

nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
E' una causa che finirebbe solo con la sentenza di Cassazione. Concordo con mattia 170 che una causa con questo individuo è cosa quasi certa. Spero in un miracolo......
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
ti conviene restare e amen. Di case da acquistare ce ne saranno a bizzeffe anche tra 4 anni .

L'unica cosa che puoi fare è, se l'appartamento non fosse in perfetto stato, mandargli una raccomandata alla settimana per chiedergli di sistemare quello che non va.
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
ti conviene restare e amen. Di case da acquistare ce ne saranno a bizzeffe anche tra 4 anni .

L'unica cosa che puoi fare è, se l'appartamento non fosse in perfetto stato, mandargli una raccomandata alla settimana per chiedergli di sistemare quello che non va.


vero.
se vuoi può farlo diventare matto.
b*stardo per b*stardo, (credo non ci siano dubbi circa la genitorialità del tuo locatore), creare problemi idraulici a carico della proprietà è un attimo.
 

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