non lo metto in dubbio; semplicemente i "miei" due contratti non lo citano, evidentemente lasciandolo sottinteso.l 431/98 parla espressamente di gravi motivi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
non lo metto in dubbio; semplicemente i "miei" due contratti non lo citano, evidentemente lasciandolo sottinteso.l 431/98 parla espressamente di gravi motivi
La locazione viene convenuta in anni 4 (quattro) con inizio dal.... e termine il.... e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo qualora non venga data , da una delle parti , formale disdetta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 6 ( sei ) mesi prima della scadenza. Entro la scadenza il conduttore si impegna ed obbliga a liberare i locali senza alcuna comunicazione del locatore e ciò per patto espresso e convenuto. Qualora il conduttore dovesse decidere di interrompere unilateralmente il rapporto locativo prima della quarantaduesima mensilità di locazione, lo stesso accetta e si obbliga a corrispondere al locatore una penale pari ai canoni residui non ancora versati fino alla concorrenza della quarantottesima mensilità.
Francamente non mi è mai capitato finora di imbattermi in una formulazione contrattuale di questo tipo. Nei contratti ad uso abitativo “liberi” a volte è previsto l’inserimento di una clausola attributiva di recesso al conduttore, da esercitarsi in qualsiasi momento, indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi e urgenti motivi (art. 4, co. 1, legge n°392/1978), ma, in considerazione dell’agevolazione fatta dal locatore al conduttore, il medesimo si obbliga, per patto espresso, a recedere dal contratto a partire ad esempio dalla fine del primo anno, sempre con il termine semestrale di preavviso, come a dire “Te ne puoi andare quando vuoi, ma mi devi garantire il pagamento di almeno 12 mensilità”, disposizione quest’ultima che sarebbe impossibile pattuire in un contratto del tipo assistito che deve riprodurre testualmente i modelli ministeriali di cui al DM 30 dicembre 2002 ovvero in un contratto ad uso diverso dall’abitazione, dove vige l’art. 79 della legge n°392/1978 che incide negativamente sull’autonomia contrattuale delle parti, di cui al co. 1 dell’art. 1322 del codice civile, nel senso che la limita fortemente.
Venendo al caso di specie, ad avviso di chi scrive, il patto contrattuale in discorso finalizzato a "blindare" la durata contrattuale (su cui peraltro va posta l’attenzione del conduttore, richiamandolo alla fine del contratto e che richiede una firma in più) potrebbe ritenersi legittimo e vincolante, in presenza di recesso sine causa (vedi sopra), ma espone il locatore a impugnazione e relativo contenzioso in sede conciliativa (mediazione) e, nel caso in cui si verificasse l’impossibilità di raggiungere un accordo bonario, in sede giudiziale, ma in tale sede un giudice difficilmente disporrebbe il riconoscimento al locatore di più dei 6 mensilità prescritte per legge, che è il tempo ritenuto adeguato, se non proprio sicuro, dal Legislatore per consentire al locatore di risistemare l’immobile precedentemente locato e trovare un altro inquilino che gli corrisponda lo stesso canone, e cioè quello stabilito dalla legge.
E se tu trovassi una persona che si sostituisce al contratto al posto tuo?
Nel senso che tu gli dici che vai via e gli stai presentando un altra persona che sarebbe disposta a prendere in affitto l appartamento al tuo posto, naturalmente facendogli un nuovo contratto e rinunciando alla penale per il tuo recesso!!
ti conviene restare e amen. Di case da acquistare ce ne saranno a bizzeffe anche tra 4 anni .
L'unica cosa che puoi fare è, se l'appartamento non fosse in perfetto stato, mandargli una raccomandata alla settimana per chiedergli di sistemare quello che non va.
Gratis per sempre!