Al momento nessuno Mi ha chiesto nulla e cmq le cose sono andate così come da Me descritto ... sul fatto che i pivelli possano o meno intavolare le trattative e redigere le proposte, bhè qui avrei molti dubbi in merito !!! Non so cara Valentina se Tu saresti d'accordo a farTi levare un dente da un semplice tirocinante mentre il dentista che ha preso la laurea sta a casa a fare altro e non lo hai mai visto
Bhè a Me è suuccesso questo, Io il titolare non l'ho mai visto ed inoltre la legge Mi sembra chiara e nessuno di Voi è stato in grado di postare qualche straccio con validità che dicesse che un NON ISCRITTO può lavorare per una Agenzia e poi questa Agenzia può pretendere la provvigione !!!
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16/03/2009 - VADEMECUM
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LA GUIDA INTEGRALE E' CONSULTABILE AL SEGEUNTE LINK:
http://www.assindca.it/docs/news_05_06_2009_53863.pdf
VADEMECUM PER IL CLIENTE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE a cura della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali Collegio di Rieti e della Camera di Commercio di Rieti Nei momenti di crescita del mercato immobiliare, si improvvisano agenti immobiliari molti soggetti che non hanno diritto e compe¬tenza per svolgere tale attività. L'acquisto di una casa è una operazione economica importantissima, a volte unica nel corso della propria vita; per evitare danni a volte irreparabili, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali suggerisce alcuni consigli pratici volti a mi¬gliorare il rapporto tra le agenzie e gli utenti dando la possibilità a questi ultimi di saper distinguere gli abusivi o chi lavora in maniera approssimativa, o peggio fraudolenta, da chi lavora con onestà e pro¬fessionalità. Ricordiamo inoltre ai clienti che, qualora ritenessero di aver subito torti o danni dal rapporto intercorso con una agenzia im¬mobiliare, possono scrivere alla Federazione Italiana Agenti Immo¬biliari Professionali competente per territorio (per Rieti www fiaiprieti.it) o alla Commissione per la tenuta al ruolo della Ca¬mera di Commercio. • Controllare sempre che l'agente sia regolarmente iscritto nel ruolo pro¬vinciale degli agenti di affari in mediazione chiedendo l'esibizione della tessera d'iscrizione; l'operatore serio segnala spontaneamente il dato, ma all'occorrenza si possono chiedere informazioni alla Camera di Commer¬cio in quanto il ruolo è pubblicamente consultabile. Chi non è regolar-mente iscritto, oltre ad esercitare l'attività in modo abusivo ed incorrere quindi in una sanzione pecuniaria fino a 7000 €, non ha diritto alla prov¬vigione anche se l'affare si è concluso grazie al suo intervento. • Il venditore deve mettere a disposizione del mediatore i documenti ca¬tastali urbanistici e condominiali sull'immobile, fornendo notizie chiare sulla situazione ipotecaria, la situazione urbanistico - catastale (eventuali condoni o difformità rispetto ai piani regolatori) e la situazione condo¬miniale. • Diffidare di chi effettua stime del valore dell'immobile molto più elevate della media o di chi addirittura stima ad occhio o per telefono. • Valutare con prudenza l'agente che si presenta affermando di avere ac¬quirenti prima ancora di aver ricevuto un incarico e chiarire bene quali sono i servizi di pubblicizzazione che deve darvi. • Accertare se l'agente si propone quale "mediatore" o "mandatario"; in questo secondo caso non è tenuto ad essere imparziale ed equidistante ma, piuttosto, agisce a favore e curando gli interessi del mandante. • Chiedere all'agente se possiede per l'anno di competenza la prescritta co¬pertura assicurativa obbligatoria per legge. J • Quando si firma un incarico bisogna controllare che le condizioni siano chiare ed eque, barrando le voci del contratto che appositamente non si vogliono accettare. Dal formulario devono inoltre risultare chiaramente quali sono i servizi compresi nella provvigione e quali quelli esclusi (che dovranno essere pagati a parte). Accertare se sia o meno dovuto il rim¬borso delle spese sostenute per la pubblicità. • Pretendere dall'agente copia di qualsiasi modulo che si è sottoscritto. • Non esitare a chiedere spiegazioni su ogni aspetto del contratto di me¬diazione, diffidando di quanti trascurano di definire in maniera univoca diritti e doveri nascenti dall'accordo. • Accertare che i modelli utilizzati dall'agente rechino il numero di iscri¬zione nel ruolo del titolare o dei legali rappresentanti e che rechino la data di deposito ed il protocollo della Camera di Commercio. • Definire con chiarezza la provvigione spettante all'agenzia (diffidando da chi lavora gratuitamente) ed il prezzo a cui è posto in vendita l'immobile. Precisare nel contratto di mediazione la durata e la possibilità o meno di rinnovo dell'incarico conferito all'agente facendo attenzione ai rinnovi infiniti. • Valutare con cautela ogni proposta di "supero", ossia la pratica con cui si riconosce al mediatore la possibilità di incassare, in tutto o in parte, il maggior prezzo di vendita realizzato rispetto a quello fissato nell'incarico. Sebbene legale, questa abitudine è deontologicamente discutibile; la clau¬sola del supero, infatti, può indurre ad una sottovalutazione del valore dell'immobile e fa venir meno l'imparzialità richiesta al mediatore inoltre può rendere estremamente difficile la vendita dell'immobile. • Valutare con particolare favore la presenza, nel contratto di incarico, di una clausola che, in caso di controversia tra le parti e l'agente, privilegi il ricorso al servizio di conciliazione presso la Camera di Commercio. • Lasciare assegni a titolo di caparra o acconto prezzo intestandoli a per-sona diversa dal proprietario o al procuratore alla vendita. In nessun caso va intestato all'agente o all'agenzia immobiliare. • Il mediatore ha diritto alla provvigione da ambo le parti; ciò rappresenta una garanzia di neutralità e imparzialità. • Se l'agenzia appartiene ad una catena di franchising, il responsabile del rap¬porto è esclusivamente il titolare dell'agenzia e non il titolare del marchio. • L'iscrizione ad una associazione di categoria non è obbligatoria, ma, in genere, comporta l'assoggettamento a codici disciplinari. • L'iscrizione al ruolo è obbligatoria anche per chi esercita la mediazione in modo occasionale e non professionale. Il "sensale di piazza" non iscritto al ruolo è un abusivo e non dà alcuna garanzia. • Il compito dell'agente immobiliare è di trovare e mettere in contatto le parti interessate a concludere un affare, condividendo con i clienti le pro¬prie conoscenze e tutte le informazioni conosciute o conoscibili. Pertanto l'attività dell'agente si conclude con la stipula del compromesso. Tuttavia dà prova di particolare attenzione professionale l'agente che si impegna a seguire diligentemente il proprio cliente fino a rogito avvenuto. • La provvigione è dovuta al mediatore anche se, dopo il compromesso, evenienze estranee al mediatore hanno impedito l'esecuzione del contratto (ad esempio il rifiuto di una delle parti alla stipula dell'atto di compra-vendita dal notaio). • La provvigione spettante all'agenzia è determinata dal libero accordo tra le parti. Non esistono tariffari né tabelle con percentuali predeterminate a cui gli agenti sono tenuti a conformarsi. Solo il caso di controversia e qualora manchi un patto scritto, la misura e la proporzione della provvigione può essere determinata dalla Camera di Commercio secondo gli usi locali. • L'agente non è tenuto a fare indagini particolari che esulino da quelle catastali ed ipotecarie se non viene in tal senso incaricato. Qualora il cliente chieda all'agente di provvedere all'espletamento di indagini preli¬minari, è bene definire con chiarezza l'entità delle eventuali spese da re¬golare oltre le provvigioni. • Non possono essere rimborsate quelle spese per le quali non vi sia stato un affidamento di incarico; deve trattarsi di spese che non rientrano in modo specifico negli accertamenti di rito che il mediatore deve effettuare per l'esercizio della sua professione (in tal caso verrebbero ad essere com¬prese nella provvigione). • Le spese vanno rimborsate anche se l'affare non è stato concluso. • Concluso l'affare per effetto del suo intervento, l'agente può legittima-mente rappresentare una delle parti nelle fasi successive, ad esempio alla stipula del rogito • La conformità urbanistica, se non vi è specifico incarico di verifica al-l'agenzia, resta responsabilità del venditore. • L'agente professionale deve aver effettuato per l'immobile tutte le veri-fiche catastali ed ipotecarie nel momento in cui propone in vendita un immobile. • La proposta di acquisto può rivelarsi un documento impegnativo in quanto se il proponente firmatario giunge a conoscenza dell'awenuta ac¬cettazione del venditore, nella quasi generalità dei casi, è già sorto un vincolo legale di carattere negoziale; ovviamente il documento deve con-tenere tutti gli elementi essenziali dell'accordo (le generalità delle parti, l'identificazione precisa dell'immobile e la sua situazione ipotecaria e ca¬tastale, il prezzo e le modalità di pagamento). Per prassi nella proposta d'acquisto si fa riferimento ad un documento da siglare successivamente che viene definito "preliminare", ma che sostanzialmente riproduce gli stessi accordi della proposta, con qualche elemento in più non essenziale. In tal caso le clausole contenute nella proposta accettata andranno ripro¬dotte nel successivo compromesso; nulla potrà essere cambiato senza il consenso delle parti. • La proposta d'acquisto, per valere giuridicamente, deve riportare in ma¬niera chiara il nominativo del proprietario del bene o procuratore alla ven¬dita; ne consegue che solo tale soggetto deve intendersi legittimato a manifestare il proprio consenso. E' deontologicamente discutibile e in-fondata sotto il profilo giuridico la prassi secondo cui alcune agenzie di¬chiarano in prima persona, spendendo il nome dell'accettante, che l'affare si è concluso. Una valida accettazione della proposta d'acquisto consiste in un atto sottoscritto dal venditore da recapitarsi all'indirizzo del pro-ponente. • Buona parte della giurisprudenza ha riconosciuto l'ammissibilità di clau¬sole che, nel contratto di mediazione, introducono penali e patti di esclu¬siva e di irrevocabilità, in quanto considerate semplici cautele in caso di immotivato ripensamento del cliente o di mancata conclusione dell'affare per fatto e colpa del conferente l'incarico. Tuttavia queste pattuizioni, se contenute in modelli contrattuali predisposti unilateralmente da profes¬sionisti e se evidentemente sbilanciate a favore del mediatore, rischiano di porsi in contrasto con le disposizioni introdotte dalla legge 52/96, ri¬guardanti le clausole abusive e vessatorie. La possibile vessatorietà potrebbe venir meno se, a seguito di una trattativa, la previsione di tali clausole sia adeguatamente controbilanciata da puntuali obblighi a carico del me¬diatore, aggiuntivi rispetto alla semplice messa in relazione delle
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